Art. 20.
                           Autorizzazione
 
   1.  La  concessione  dei benefici previsti dai precedenti articoli
16, 17 e 19 e' subordinata al rilascio di un'apposita  autorizzazione
volta   a   verificare   la  sussistenza  delle  condizioni  previste
dall'articolo 14 della presente legge. A tal fine il richiedente deve
presentare all'Unita'  sanitaria  locale  di  residenza  una  domanda
corredata dalla seguente documentazione:
     a) indicazione del presidio sanitario estero;
     b)   proposta   sanitaria   redatta  da  un  medico  specialista
attestante la necessita' delle prestazioni all'estero;
     c) eventuale documentazione sanitaria utile per l'esame del caso
clinico;
     d) certificato  di  residenza  o  altro  certificato  anagrafico
comprovante  l'appartenenza  ad una delle categorie equiparate di cui
all'articolo 4 della presente legge.
   2. L'Unita' sanitaria locale entro 5  giogni  dalla  presentazione
della  domanda  la  trasmette  alla  Commissione di cui al precedente
articolo 15 per  l'acquisizione  del  parere  sulla  sussistenza  dei
presupposti  sanitari  per concedere l'autorizzazione. La Commissione
si esprime  nel  termine  perentorio  di  10  giorni  dalla  data  di
trasmissione della domanda.
   3.  Il parere della Commissione e' obbligatorio e vincolante ed ha
ad oggetto l'accertamento, sulla base dei criteri  di  adeguatezza  e
tempestivita'  di  cui  al  precedente  articolo  14, dei presupposti
sanitari previsti dalla presente legge  che  legittimano  il  ricorso
all'assistenza indiretta.
   4.  La  Commissione  individua, inoltre, il mezzo di trasporto del
paziente da ritenersi piu' idoneo in relazione  al  caso  clinico  ed
alle  eventuali  condizioni d'urgenza e si pronuncia sulla necessita'
dell'accompagnatore secondo quanto previsto dall'articolo 9, terzo  e
quarto comma, della presente legge.
   5.  In  caso  di  impossibilita'  di  ricorrere  al  centro estero
prescelto, la Commissione indica presso quale diverso  centro  estero
puo' essere erogata la prestazione.
   6.  Entro  5  giorni  dall'espressione  del  parere  tecnico della
Commissione e comunque entro 20 giorni dalla  data  di  presentazione
della  domanda,  l'Unita' sanitaria locale, verificata la sussistenza
degli altri requisiti di legge, adotta il  conseguente  provvedimento
di accoglimento o di rigetto dell'istanza.
   7. Il diniego dell'autorizzazione deve essere motivato.
   8.  Al  rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno del secondo
accompagnatore provvede la Regione con fondi propri.