Art. 20.
Autorizzazione
1. La concessione dei benefici previsti dai precedenti articoli
16, 17 e 19 e' subordinata al rilascio di un'apposita autorizzazione
volta a verificare la sussistenza delle condizioni previste
dall'articolo 14 della presente legge. A tal fine il richiedente deve
presentare all'Unita' sanitaria locale di residenza una domanda
corredata dalla seguente documentazione:
a) indicazione del presidio sanitario estero;
b) proposta sanitaria redatta da un medico specialista
attestante la necessita' delle prestazioni all'estero;
c) eventuale documentazione sanitaria utile per l'esame del caso
clinico;
d) certificato di residenza o altro certificato anagrafico
comprovante l'appartenenza ad una delle categorie equiparate di cui
all'articolo 4 della presente legge.
2. L'Unita' sanitaria locale entro 5 giogni dalla presentazione
della domanda la trasmette alla Commissione di cui al precedente
articolo 15 per l'acquisizione del parere sulla sussistenza dei
presupposti sanitari per concedere l'autorizzazione. La Commissione
si esprime nel termine perentorio di 10 giorni dalla data di
trasmissione della domanda.
3. Il parere della Commissione e' obbligatorio e vincolante ed ha
ad oggetto l'accertamento, sulla base dei criteri di adeguatezza e
tempestivita' di cui al precedente articolo 14, dei presupposti
sanitari previsti dalla presente legge che legittimano il ricorso
all'assistenza indiretta.
4. La Commissione individua, inoltre, il mezzo di trasporto del
paziente da ritenersi piu' idoneo in relazione al caso clinico ed
alle eventuali condizioni d'urgenza e si pronuncia sulla necessita'
dell'accompagnatore secondo quanto previsto dall'articolo 9, terzo e
quarto comma, della presente legge.
5. In caso di impossibilita' di ricorrere al centro estero
prescelto, la Commissione indica presso quale diverso centro estero
puo' essere erogata la prestazione.
6. Entro 5 giorni dall'espressione del parere tecnico della
Commissione e comunque entro 20 giorni dalla data di presentazione
della domanda, l'Unita' sanitaria locale, verificata la sussistenza
degli altri requisiti di legge, adotta il conseguente provvedimento
di accoglimento o di rigetto dell'istanza.
7. Il diniego dell'autorizzazione deve essere motivato.
8. Al rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno del secondo
accompagnatore provvede la Regione con fondi propri.