Art. 21.
                            Anticipazioni
 
   1.  L'Unita'  sanitaria  locale  e  la  Regione,  ciascuna  per  i
contributi   di   propria  competenza,  concedono  anticipazioni  sul
rimborso delle  spese  sanitarie  e  delle  spese  di  viaggio  e  di
trasporto  ciascuna nella misura massima del 70 per cento della spesa
rimborsabile.
   2. La richiesta  dell'anticipazione  deve  essere  fatta  all'atto
della domanda di autorizzazione con le modalita' di cui al successivo
articolo 22, allegando il preventivo di spesa.
   3. Per le spese sanitarie il preventivo deve essere rilasciato dal
presidio  estero,  o  - per le prestazioni libero-professionali - dal
medico prescelto.