Art. 21.
Anticipazioni
1. L'Unita' sanitaria locale e la Regione, ciascuna per i
contributi di propria competenza, concedono anticipazioni sul
rimborso delle spese sanitarie e delle spese di viaggio e di
trasporto ciascuna nella misura massima del 70 per cento della spesa
rimborsabile.
2. La richiesta dell'anticipazione deve essere fatta all'atto
della domanda di autorizzazione con le modalita' di cui al successivo
articolo 22, allegando il preventivo di spesa.
3. Per le spese sanitarie il preventivo deve essere rilasciato dal
presidio estero, o - per le prestazioni libero-professionali - dal
medico prescelto.