Art. 22.
                           R i m b o r s i
 
   1. Per  ottenere  i  benefici  previsti  dal  presente  titolo  il
richiedente  inoltra  alla  Unita' sanitaria locale domanda corredata
dalla documentazione attestante le spese  sanitarie  e  le  spese  di
viaggio sostenute.
   2.  L'Unita'  sanitaria  locale,  accertata  la  regolarita' della
documentazione, dispone il pagamento del  rimborso  entro  60  giorni
dalla presentazione della documentazione stessa.