Art. 22.
R i m b o r s i
1. Per ottenere i benefici previsti dal presente titolo il
richiedente inoltra alla Unita' sanitaria locale domanda corredata
dalla documentazione attestante le spese sanitarie e le spese di
viaggio sostenute.
2. L'Unita' sanitaria locale, accertata la regolarita' della
documentazione, dispone il pagamento del rimborso entro 60 giorni
dalla presentazione della documentazione stessa.