Art. 23.
D e r o g h e
1. Nei casi di comprovata ed eccezionale gravita' ed urgenza le
forme di concorso pubblico nella spesa previste dai precedenti
articoli 16, 17 e 19 sono concesse anche per prestazioni non
preventivamente autorizzate, purche' esse abbiano i requisiti di cui
all'articolo 14 della presente legge.
2. Il comma precedente si applica altresi' ai soggetti destinatari
della presente legge che si trovino gia' all'estero.
3. Nei casi previsti dai precedenti commi il rimborso delle spese
sostenute e' concesso dall'Unita' sanitaria locale, previo parere
della Commissione di cui all'articolo 15 della presente legge, su
domanda dell'interessato, da presentarsi a pena di decadenza entro 60
giorni dal pagamento delle spese.
4. Qualora la necessita' e l'urgenza di ricorrere ad un presidio
sanitario estero riguardi un paziente in regime di ricovero presso un
presidio sanitario di altra Regione, l'autorizzazione e' rilasciata
dal Centro di riferimento di quest'ultima.