Art. 23.
                            D e r o g h e
 
   1.  Nei  casi  di comprovata ed eccezionale gravita' ed urgenza le
forme di  concorso  pubblico  nella  spesa  previste  dai  precedenti
articoli  16,  17  e  19  sono  concesse  anche  per  prestazioni non
preventivamente autorizzate, purche' esse abbiano i requisiti di  cui
all'articolo 14 della presente legge.
   2. Il comma precedente si applica altresi' ai soggetti destinatari
della presente legge che si trovino gia' all'estero.
   3.  Nei casi previsti dai precedenti commi il rimborso delle spese
sostenute e' concesso dall'Unita'  sanitaria  locale,  previo  parere
della  Commissione  di  cui  all'articolo 15 della presente legge, su
domanda dell'interessato, da presentarsi a pena di decadenza entro 60
giorni dal pagamento delle spese.
   4. Qualora la necessita' e l'urgenza di ricorrere ad  un  presidio
sanitario estero riguardi un paziente in regime di ricovero presso un
presidio  sanitario  di altra Regione, l'autorizzazione e' rilasciata
dal Centro di riferimento di quest'ultima.