Art. 61.
                 Direttive della giunta provinciale
 
   1.   La   giunta  provinciale,  con  proprie  deliberazioni,  puo'
provvedere all'emanazione di direttive concernenti la definizione  di
eventuali   schemi  del  bilancio  di  previsione  e  del  rendiconto
generale, la specificazione delle scritture  relative  alla  gestione
del  bilancio  e  del  patrimonio,  nonche'  ogni  altra disposizione
ritenuta utile al fine di  garantire  la  migliore  applicazione  del
presente regolamento.