Art. 61. Direttive della giunta provinciale 1. La giunta provinciale, con proprie deliberazioni, puo' provvedere all'emanazione di direttive concernenti la definizione di eventuali schemi del bilancio di previsione e del rendiconto generale, la specificazione delle scritture relative alla gestione del bilancio e del patrimonio, nonche' ogni altra disposizione ritenuta utile al fine di garantire la migliore applicazione del presente regolamento.