Art. 62. Norme finali 1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si osservano, in quanto applicabili, le nerale della provincia di cui alla legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 e successive modificazioni. 2. Relativamente alla disciplina del ricorso alla trattativa privata e al sistema in economia valgono le disposizioni applicabili per la provincia. MALOSSINI