Art. 62.
                            Norme finali
 
   1.  Per quanto non previsto dal presente regolamento si osservano,
in quanto applicabili, le nerale della provincia di  cui  alla  legge
provinciale 14 settembre 1979, n. 7 e successive modificazioni.
   2.  Relativamente  alla  disciplina  del  ricorso  alla trattativa
privata e al sistema in economia valgono le disposizioni  applicabili
per la provincia.
 
                              MALOSSINI