Art. 20.
                         Efficacia del PTRG
 
   1.  L'entrata  in  vigore  del  PTRG  e  delle sue varianti, anche
parziali, comporta l'obbligo di adeguamento, con le  modalita'  indi-
cate  dalle  norme  di  attuazione, degli strumenti di pianificazione
territoriale ed urbanistica subordinata  e  di  ogni  altro  piano  o
progetto che comporti ripercussioni sull'assetto territoriale.
   2. Il PTRG puo', altresi', disporre particolari vincoli temporanei
di  salvaguardia  che decorrono dalla data di adozione del piano sino
all'approvazione degli strumenti o dei provvedimenti attuativi.
   3. I vincoli di cui al comma 2 possono essere dei seguenti tipi:
     a)  sospensione  di  ogni  determinazione   sulle   domande   di
concessione od autorizzazione edilizia;
     b)  sospensione  dell'adozione  di  varianti  agli  stumenti  in
vigore, che amplino o modifichino le previsioni insediative vigenti;
     c) subordinazione di qualsiasi intervento soggetto a concessione
edilizia   alla   preventiva   autorizzazione    dell'Amministrazione
regionale.
   4.  Il PTRG, o le sue varianti, devono indicare il termine massimo
di vigenza delle misure di salvaguardia di cui al comma  2,  che  non
potra' comunque superare cinque anni.