Art. 20. Efficacia del PTRG 1. L'entrata in vigore del PTRG e delle sue varianti, anche parziali, comporta l'obbligo di adeguamento, con le modalita' indi- cate dalle norme di attuazione, degli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica subordinata e di ogni altro piano o progetto che comporti ripercussioni sull'assetto territoriale. 2. Il PTRG puo', altresi', disporre particolari vincoli temporanei di salvaguardia che decorrono dalla data di adozione del piano sino all'approvazione degli strumenti o dei provvedimenti attuativi. 3. I vincoli di cui al comma 2 possono essere dei seguenti tipi: a) sospensione di ogni determinazione sulle domande di concessione od autorizzazione edilizia; b) sospensione dell'adozione di varianti agli stumenti in vigore, che amplino o modifichino le previsioni insediative vigenti; c) subordinazione di qualsiasi intervento soggetto a concessione edilizia alla preventiva autorizzazione dell'Amministrazione regionale. 4. Il PTRG, o le sue varianti, devono indicare il termine massimo di vigenza delle misure di salvaguardia di cui al comma 2, che non potra' comunque superare cinque anni.