Art. 21. Efficacia del PTRP 1. A decorrere dalla data del decreto di adozione del PTRP e sino all'approvazione del piano medesimo, e comunque non oltre il periodo di due anni, il Sindaco, o il diverso organo competente ai sensi dello statuto comunale, sentita la Commissione edilizia, sospende, con provvedimento motivato da notificare al richiedente, ogni determinazione sulla domanda di concessione o di autorizzazione edilizia che possa compromettere gli interventi previsti, quanto agli immobili inclusi nel perimetro di piano. 2. Con il decreto di approvazione del PTRP di cui all'articolo 16 puo' disporsi, ove necessario, che le previsioni di esso costituiscano variante alle difformi indicazioni dei vigenti strumenti di pianificazione subordinata. 3. L'approvazione equivale ad accertamento di conformita' urbanistica, per quanto riguarda le opere e gli interventi in ordine ai quali il piano contenga i progetti esecutivi, e comporta la dichiarazione di pubblica utilita', indifferibilita' ed urgenza dei lavori per l'esecuzione delle opere e degli interventi previsti dal piano.