Art. 21.
                         Efficacia del PTRP
 
   1.  A decorrere dalla data del decreto di adozione del PTRP e sino
all'approvazione del piano medesimo, e comunque non oltre il  periodo
di  due  anni,  il  Sindaco,  o il diverso organo competente ai sensi
dello statuto comunale, sentita la  Commissione  edilizia,  sospende,
con   provvedimento  motivato  da  notificare  al  richiedente,  ogni
determinazione sulla  domanda  di  concessione  o  di  autorizzazione
edilizia che possa compromettere gli interventi previsti, quanto agli
immobili inclusi nel perimetro di piano.
   2.  Con il decreto di approvazione del PTRP di cui all'articolo 16
puo'  disporsi,  ove  necessario,   che   le   previsioni   di   esso
costituiscano   variante   alle   difformi  indicazioni  dei  vigenti
strumenti di pianificazione subordinata.
   3.  L'approvazione  equivale  ad   accertamento   di   conformita'
urbanistica,  per quanto riguarda le opere e gli interventi in ordine
ai quali il piano  contenga  i  progetti  esecutivi,  e  comporta  la
dichiarazione  di  pubblica utilita', indifferibilita' ed urgenza dei
lavori per l'esecuzione delle opere e degli interventi  previsti  dal
piano.