Art. 22. Norme transitorie di salvaguardia delle aree destinate a parco o riserva naturale e delle zone di particolare pregio paesistico ed ambientale 1. Le parti del territorio regionale destinate dal PTRG a parco o riserva naturale o a zona di particolare pregio paesistico ed ambientale costituiscono, a tutti gli effetti, luoghi soggetti a speciale protezione. 2. Con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, su proposta della Direzione regionale della pianificazione territoriale e sentire la Direzione regionale delle foreste e dei parchi, le Province, le Comunita' montane ed i Comuni, singoli od associati, interessati, potra' essere formulato un elenco di parchi o riserve naturali o di zone di particolare pregio paesistico ed ambientale, in cui vigeranno, sino a quando non si sara' provveduto alla formazione dei piani di cui agli articoli 18 e 19 e per un termine massimo di cinque anni, le seguenti norme transitorie di salvaguardia: a) al di fuori delle zone omogenee A e B degli strumenti urbanistici adeguati alle previsioni del PTRG non sara' consentita l'esecuzione di opere che provochino la riduzione di superfici boscate o a prato naturale o che modifichino lo stato dei corsi d'acqua, salvo l'esecuzione di opere di preminente interesse pubblico o di irrilevante impatto ambientale, appositamente autorizzate dalla Giunta regionale, previo parere della Commissione consultiva per i beni ambientali, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497; b) non sara' consentita l'adozione di strumenti urbanistici e loro varianti che aumentino l'estensione delle aree edificabili, nonche', all'interno di queste, gli indici di edificabilita', escluse le zone per attrezzature pubbliche. 3. Nei parchi e nelle riserve naturali e nelle zone di cui al comma 1, il cui perimetro sia stato recepito negli strumenti urbanistici generali comunali vigenti per messo di varianti approvate, le suddette norme di salvaguardia vigeranno entro i perimetri indicati nei piani comunali. 4. Fino all'entrata in vigore dei piani di cui agli articoli 18 e 19, i Sindaci potranno, con apposito provvedimento, disciplinare l'uso delle aree destinate a parco o riserva naturale od a zona di particolare pregio paesistico ed ambientale di cui al comma 1, per quanto riguarda l'accesso, la circolazione, l'accensione di fuochi ed altre azioni che potranno essere di nocumento all'ambiente naturale. 5. Le norme transitorie di salvaguardia di cui all'articolo 7 della legge regionale 24 gennaio 1983, n. 11, gia' adottate alla data di entrata in vigore della presente legge, continuano ad applicarsi fino all'approvazione del piano di conservazione e sviluppo e comunque non oltre cinque anni dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Repubblica del decreto di applicazione delle norme medesime e in ogni caso al di fuori delle zone omogenee A e B degli strumenti urbanistici comunali adeguati al Piano urbanistico regionale.