Art. 22.
   Norme transitorie di salvaguardia delle aree destinate a parco
 
  o riserva naturale e delle zone di particolare pregio paesistico ed
ambientale
   1.  Le parti del territorio regionale destinate dal PTRG a parco o
riserva naturale  o  a  zona  di  particolare  pregio  paesistico  ed
ambientale  costituiscono,  a  tutti  gli  effetti, luoghi soggetti a
speciale protezione.
   2. Con decreto  del  Presidente  della  Giunta  regionale,  previa
deliberazione  della  Giunta  stessa,  su  proposta  della  Direzione
regionale della pianificazione territoriale e  sentire  la  Direzione
regionale  delle  foreste  e  dei  parchi,  le Province, le Comunita'
montane ed i Comuni, singoli od associati, interessati, potra' essere
formulato un elenco di  parchi  o  riserve  naturali  o  di  zone  di
particolare pregio paesistico ed ambientale, in cui vigeranno, sino a
quando  non si sara' provveduto alla formazione dei piani di cui agli
articoli 18 e 19 e per un termine massimo di cinque anni, le seguenti
norme transitorie di salvaguardia:
     a) al di fuori  delle  zone  omogenee  A  e  B  degli  strumenti
urbanistici  adeguati  alle  previsioni del PTRG non sara' consentita
l'esecuzione di  opere  che  provochino  la  riduzione  di  superfici
boscate  o  a  prato  naturale  o  che modifichino lo stato dei corsi
d'acqua, salvo l'esecuzione di opere di preminente interesse pubblico
o di irrilevante impatto ambientale, appositamente autorizzate  dalla
Giunta  regionale,  previo  parere della Commissione consultiva per i
beni ambientali, ai sensi e per gli  effetti  dell'articolo  7  della
legge 29 giugno 1939, n. 1497;
     b)  non  sara'  consentita l'adozione di strumenti urbanistici e
loro varianti che  aumentino  l'estensione  delle  aree  edificabili,
nonche', all'interno di queste, gli indici di edificabilita', escluse
le zone per attrezzature pubbliche.
   3.  Nei  parchi  e  nelle  riserve naturali e nelle zone di cui al
comma  1,  il  cui  perimetro  sia  stato  recepito  negli  strumenti
urbanistici   generali   comunali   vigenti  per  messo  di  varianti
approvate, le  suddette  norme  di  salvaguardia  vigeranno  entro  i
perimetri indicati nei piani comunali.
   4.  Fino all'entrata in vigore dei piani di cui agli articoli 18 e
19, i Sindaci  potranno,  con  apposito  provvedimento,  disciplinare
l'uso  delle  aree  destinate a parco o riserva naturale od a zona di
particolare pregio paesistico ed ambientale di cui al  comma  1,  per
quanto riguarda l'accesso, la circolazione, l'accensione di fuochi ed
altre azioni che potranno essere di nocumento all'ambiente naturale.
   5.  Le  norme  transitorie  di  salvaguardia di cui all'articolo 7
della legge regionale 24 gennaio 1983, n. 11, gia' adottate alla data
di entrata in vigore della presente legge, continuano  ad  applicarsi
fino  all'approvazione  del  piano  di  conservazione  e  sviluppo  e
comunque non oltre  cinque  anni  dalla  data  di  pubblicazione  nel
Bollettino  Ufficiale  della  Repubblica  del decreto di applicazione
delle norme medesime e in ogni caso al di fuori delle zone omogenee A
e  B  degli  strumenti  urbanistici  comunali   adeguati   al   Piano
urbanistico regionale.