Art. 37.
                          Norma finanziaria
 
   1.  Le  spese  per  il  funzionamento  delle  Sezioni  di cui alla
presente  legge  fanno  carico  al  capitolo  1010  del  bilancio  di
previsione per l'esercizio finanziario 1991.
   2.   Per   gli   anni   successivi  le  spese  faranno  carico  al
corrispondente capitolo dei relativi esercizi finanziari.
   La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale  della
regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di
farla osservare come legge della regione Veneto.
    Venezia, 30 luglio 1991
 
                              CREMONESE