Art. 37. Norma finanziaria 1. Le spese per il funzionamento delle Sezioni di cui alla presente legge fanno carico al capitolo 1010 del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1991. 2. Per gli anni successivi le spese faranno carico al corrispondente capitolo dei relativi esercizi finanziari. La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto. Venezia, 30 luglio 1991 CREMONESE