Art. 17.
                          F i n a l i t a'
 
   1.  Il  servizio  sanitario provinciale provvede all'igiene e alla
tutela sanitaria delle  attivita'  sportive,  nonche'  all'educazione
sanitaria  motoria  e  sportiva  della  popolazione,  quale  mezzo di
promozione, di mantenimento e di recupero della salute  psico-fisica,
nonche' di prevenzione delle condizioni morbose.
   2. Gli interventi di igiene sportiva sono rivolti:
    a)  a  tutti  i  cittadini,  per  quanto  attiene alla promozione
dell'educazione sanitaria motoria e sportiva;
    b) ai giovani in eta' evolutiva;
    c) a coloro che praticano attivita' sportive a carattere motorio-
formativo,  sportivo-ricreativo  o  riabilitativo,   organizzate   da
istituzioni sportive o da comuni, da federazioni sportive, da enti di
promozione  sportiva,  da  organi  scolastici  o  da  altri organismi
pubblici;
    d)  a  coloro  che  praticano  o  intendono  praticare  attivita'
sportive agonistiche in forma dilettantistica, semiprofessionistica o
professionistica.
   3.   Le   unita'   sanitarie  locali,  nell'ambito  delle  proprie
competenze e  delle  indicazioni  della  programmazione  provinciale,
assicurano:
    a)   la   promozione  e  l'attuazione  dell'educazione  sanitaria
relativa alla pratica dell'attivita' agonistica;
    b)  l'accertamento  e  la  certificazione   dell'idoneita'   alle
attivita' fisico-sportive non agonistiche;
    c)   l'accertamento   e  la  certificazione  dell'idoneita'  alle
attivita' sportive agonistiche;
    d)   l'effettuazione   delle   vaccinazioni   e    le    relative
certificazioni   obbligatorie  per  lo  svolgimento  delle  attivita'
sportive;
    e) la vigilanza igienico-sanitaria  degli  impianti  sportivi  di
interesse   collettivo,   qualunque  sia  la  forma  di  accesso,  ad
esclusione delle private dimore;
    f) il controllo antidoping.