Art. 17. F i n a l i t a' 1. Il servizio sanitario provinciale provvede all'igiene e alla tutela sanitaria delle attivita' sportive, nonche' all'educazione sanitaria motoria e sportiva della popolazione, quale mezzo di promozione, di mantenimento e di recupero della salute psico-fisica, nonche' di prevenzione delle condizioni morbose. 2. Gli interventi di igiene sportiva sono rivolti: a) a tutti i cittadini, per quanto attiene alla promozione dell'educazione sanitaria motoria e sportiva; b) ai giovani in eta' evolutiva; c) a coloro che praticano attivita' sportive a carattere motorio- formativo, sportivo-ricreativo o riabilitativo, organizzate da istituzioni sportive o da comuni, da federazioni sportive, da enti di promozione sportiva, da organi scolastici o da altri organismi pubblici; d) a coloro che praticano o intendono praticare attivita' sportive agonistiche in forma dilettantistica, semiprofessionistica o professionistica. 3. Le unita' sanitarie locali, nell'ambito delle proprie competenze e delle indicazioni della programmazione provinciale, assicurano: a) la promozione e l'attuazione dell'educazione sanitaria relativa alla pratica dell'attivita' agonistica; b) l'accertamento e la certificazione dell'idoneita' alle attivita' fisico-sportive non agonistiche; c) l'accertamento e la certificazione dell'idoneita' alle attivita' sportive agonistiche; d) l'effettuazione delle vaccinazioni e le relative certificazioni obbligatorie per lo svolgimento delle attivita' sportive; e) la vigilanza igienico-sanitaria degli impianti sportivi di interesse collettivo, qualunque sia la forma di accesso, ad esclusione delle private dimore; f) il controllo antidoping.