Art. 25. Contributo regionale 1. Al fine di salvaguardare e valorizzare l'artigianato artistico, tipico e tradizionale, la Regione concede ai comuni e alle imprese artigiane che svolgono le attivita' previste dall'apposito elenco approvato dalla giunta regionale un contributo in conto capitale del 40 per cento delle spese effettivamente sostenute e documentate, fino ad un importo massimo di lire 80 milioni. 2. Il contributo di cui al comma 1 e' concesso: a) ai comuni per il recupero e la ristrutturazione di locali di proprieta' comunale siti nei centri storici, al fine di concederli ad imprese di nuova costituzione con contratto di locazione, gratuito per i primi tre anni, nonche' per la realizzazione di centri espositivi in localita' di rilevante afflusso turistico e in quelle ad alta presenza di attivita' di artigianato tipico artistico e tradizionale individuate dalla giunta regionale. Il contributo e' concesso fino ad un importo massimo di lire 200 milioni; b) alle forme associative di cui all'articolo 6 della legge 8 agosto 1985, n. 443, le cui imprese socie siano operanti nei settori di cui al comma 1 del presente articolo, per programmi di salvaguardia e valorizzazione delle produzioni; c) alle imprese per la ristrutturazione dei locali, in proprieta' o in locazione con durata almeno quinquennale; d) alle imprese per le spese di primo impianto ed avviamento di nuove attivita'.