Art. 25.
                        Contributo regionale
 
   1. Al fine di salvaguardare e valorizzare l'artigianato artistico,
tipico  e  tradizionale,  la Regione concede ai comuni e alle imprese
artigiane che svolgono le  attivita'  previste  dall'apposito  elenco
approvato  dalla giunta regionale un contributo in conto capitale del
40 per cento delle spese effettivamente sostenute e documentate, fino
ad un importo massimo di lire 80 milioni.
   2. Il contributo di cui al comma 1 e' concesso:
     a) ai comuni per il recupero e la ristrutturazione di locali  di
proprieta' comunale siti nei centri storici, al fine di concederli ad
imprese  di  nuova  costituzione con contratto di locazione, gratuito
per i  primi  tre  anni,  nonche'  per  la  realizzazione  di  centri
espositivi  in  localita' di rilevante afflusso turistico e in quelle
ad alta presenza di  attivita'  di  artigianato  tipico  artistico  e
tradizionale  individuate  dalla  giunta  regionale. Il contributo e'
concesso fino ad un importo massimo di lire 200 milioni;
     b) alle forme associative di cui all'articolo 6  della  legge  8
agosto  1985, n. 443, le cui imprese socie siano operanti nei settori
di  cui  al  comma  1  del  presente  articolo,  per   programmi   di
salvaguardia e valorizzazione delle produzioni;
     c)   alle   imprese  per  la  ristrutturazione  dei  locali,  in
proprieta' o in locazione con durata almeno quinquennale;
     d) alle imprese per le spese di primo impianto ed avviamento  di
nuove attivita'.