Art. 40.
Organizzazione degli uffici e del personale
1. Le Comunita' montane, con il regolamento per l'organizzazione e
il funzionamento degli organi e degli uffici, stabiliscono la
dotazione organica del personale e, in conformita' allo statuto,
disciplinano l'organizzazione dei servizi e degli uffici in base ai
criteri di autonomia, funzionalita' ed economicita' di gestione e
secondo principi di professionalita' e responsabilita'. Il
regolamento disciplina l'attribuzione ai dirigenti di responsabilita'
gestionale per l'attuazione degli obiettivi fissati dagli organi
dell'Ente e stabilisce le modalita' dell'attivita' di coordinamento
tra il segretario dell'Ente e gli stessi.
2. Spetta ai dirigenti dei servizi e degli uffici secondo i
criteri e le norme dettate dallo statuto e dai regolamenti, i quali
si devono uniformare al principio per cui i poteri di indirizzo e di
controllo spettano agli organi elettivi mentre la gestione
amministrativa e' attribuita ai dirigenti.
3. Spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresa l'adozione di
atti che impegnino l'amministrazione verso l'esterno, che la legge e
lo statuto espressamente non riservino agli organi della Comunita'
montana. Ai dirigenti spettano, in particolare, secondo le modalita'
stabilite dallo statuto, la presidenza delle commissioni di gara e di
concorso, la responsabilita' sulle procedure d'appalto e di concorso,
la stipulazione dei contratti.
4. I dirigenti sono direttamento responsabili, in relazione agli
obiettivi dell'Ente, della correttezza amministrativa e
dell'efficienza della gestione.
5. Lo statuto puo' provvedere, determinando puntualmente le
fattispecie, che per ragioni particolari e in casi rigorosamente
limitati, la copertura dei posti di responsabile di servizio o di
ufficio, di altre qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione,
possa avvenire, con provvedimento motivato, mediante contratto a
tempo determinato o, eccezionalmente, di diritto privato, fermi
restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.
6. Gli incarichi di direzione di aree funzionali possono essere
conferiti a tempo determinato, con le modalita' e secondo i termini
fissati dallo statuto. Il rinnovo degli incarichi, alla loro
scadenza, e' disposto con provvedimento motivato, che contiene la
valutazione dei risultati ottenuti dal dirigente in relazione al
conseguimento degli obiettivi e all'attuazione dei programmi, nonche'
al livello di efficienza e di efficacia raggiunto dai servizi diretti
dal dirigente medesimo. L'interruzione anticipata dell'incarico puo'
esere disposta con provvedimento motivato quando il livello dei
risultati conseguiti dal dirigente risulti inadeguato. Il
conferimento degli incarichi di direzione comporta l'attribuzione di
un trattamento economico aggiuntivo, che cessa con la conclusione o
l'interruzione dell'incarico.
7. Per obiettivi determinati e con convenzioni a termine il
regolamento puo' prevedere collaborazioni esterne ad alto contenuto
di professionalita'.
8. La responsabilita', le sanzioni disciplinari e il relativo
procedimento, la destinazione d'ufficio e la riammissione in servizio
sono regolati secondo le norme previste per gli impiegati civili
dello Stato.
9. Le Comunita' montane istituiscono una commissione di
disciplina, presieduta dal Presidente o da un suo delegato e composta
dal segretario e da un dipendente designato all'inizio di ogni anno
dal personale dell'Ente secondo le modalita' stabilite dal
regolamento.