Art. 43.
Mobilita' e trasferimento del personale
1. Per l'esercizio delle funzioni o la gestione dei servizi
attribuiti o delegati le Comunita' montane, di norma, provvedono
mediante l'utilizzazione di personale trasferito o comandato dagli
enti ai quali funzioni e servizi appartenevano. In ogni caso il
personale ad essi adibito deve essere posto alle dipendenze
funzionali delle Comunita' montane.
2. Quando l'esercizio delle funzioni o la gestione dei servizi
viene attribuito o delegato dai Comuni, questi e le Comunita' montane
devono provvedere ad adeguare le rispettive piante organiche, tenuto
anche conto della migliore organizzazione delle funzioni e dei
servizi che il nuovo livello in cui essi vengono organizzati consente
di realizzare. Comuni e Comunita' montane predispongono a tal fine,
d'intesa tra loro, un piano di ristrutturazione e di adeguamento
delle rispettive piante organiche, il quale, a norma dell'art. 33
costituisce condizione per l'erogazione dei contributi ivi previsti.