Art. 36.
                          Norme finanziarie
 
   1.  Agli oneri derivanti dall'attuazione degli artt. 31 e 32 si fa
fronte con l'istituzione di appositi capitoli nella parte  spesa  del
bilancio    regionale    che   verranno   dotati   della   necessaria
disponibilita' con apposite  e  specifiche  autorizzazioni  di  spesa
disposte in sede di approvazione della legge finanziaria regionale, a
norma  di  quanto  disposto  dall'art. 13-bis della legge regionale 6
luglio 1977, n. 31.
   2.  Agli  oneri  derivanti  dall'attuazione  dell'articolo 3 si fa
fronte con l'istituzione di un apposito  capitolo  che  sara'  dotato
della  necessaria  disponibilita' in sede di approvazione della legge
di  bilancio  secondo  quanto  disposto  dall'art.  11  della   legge
regionale n. 31 del 1977.