Art. 36. Norme finanziarie 1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli artt. 31 e 32 si fa fronte con l'istituzione di appositi capitoli nella parte spesa del bilancio regionale che verranno dotati della necessaria disponibilita' con apposite e specifiche autorizzazioni di spesa disposte in sede di approvazione della legge finanziaria regionale, a norma di quanto disposto dall'art. 13-bis della legge regionale 6 luglio 1977, n. 31. 2. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 3 si fa fronte con l'istituzione di un apposito capitolo che sara' dotato della necessaria disponibilita' in sede di approvazione della legge di bilancio secondo quanto disposto dall'art. 11 della legge regionale n. 31 del 1977.