Art. 67.
                     Disciplina degli organismi
 
  1.  I  compensi  spettanti  ai  componenti degli organismi previsti
dalla presente legge e  dal  POP  1994-1999  sono  determinati  dalla
Giunta  regionale  con  i  criteri  previsti  dall'art. 5 della legge
regionale 12 agosto 1981, n. 45.
  2. Agli oneri derivanti dal funzionamento degli organismi di cui al
precedente comma 1 si fa fronte mediante  gli  stanziamenti  previsti
dal  fondo  FESR - Sottoprogramma 9 "Assistenza tecnica, pubblicita',
monitoraggio" e  dal  fondo  FEOGA  -  Misura  4.3.6  "Assistenza  al
programma e supporto tecnico scientifico al sistema agroindustriale",
ove non indicati nelle specifiche misure.