Art. 67. Disciplina degli organismi 1. I compensi spettanti ai componenti degli organismi previsti dalla presente legge e dal POP 1994-1999 sono determinati dalla Giunta regionale con i criteri previsti dall'art. 5 della legge regionale 12 agosto 1981, n. 45. 2. Agli oneri derivanti dal funzionamento degli organismi di cui al precedente comma 1 si fa fronte mediante gli stanziamenti previsti dal fondo FESR - Sottoprogramma 9 "Assistenza tecnica, pubblicita', monitoraggio" e dal fondo FEOGA - Misura 4.3.6 "Assistenza al programma e supporto tecnico scientifico al sistema agroindustriale", ove non indicati nelle specifiche misure.