Art. 68.
                      Anticipazioni finanziarie
 
  1.  Al  fine  di  dare  immediato  avvio  al  programma operativo e
tempestiva  attuazione  degli  interventi,  la  Giunta  regionale  e'
autorizzata  a  definire con gli istituti di credito specializzati le
modalita' di accesso ad anticipazioni finanziarie che saranno erogate
dagli stessi e disciplinate da apposita convenzione.