Art. 68. Anticipazioni finanziarie 1. Al fine di dare immediato avvio al programma operativo e tempestiva attuazione degli interventi, la Giunta regionale e' autorizzata a definire con gli istituti di credito specializzati le modalita' di accesso ad anticipazioni finanziarie che saranno erogate dagli stessi e disciplinate da apposita convenzione.