Art. 36.
          Riequilibrio gestionale degli enti di formazione
 
  1. Per conseguire il risanamento  delle  situazioni  di  passivita'
degli  Enti gestori, relative agli anni formativi 1982-93, la Regione
riconosce le spese sostenute dagli  stessi  per  oneri  di  gestione,
retribuzioni  e  relativi  contributi obbligatori per il personale in
mobilita', compresi gli oneri  aggiuntivi  sostenuti  dagli  Enti  in
esecuzione  di  sentenze  passate  in  giudicato,  ovvero  di accordi
transattivi ritenuti, dalla Regione, convenienti per l'Ente medesimo.
  2. A tal fine viene istituito, per il triennio 1995-97,  con  leggi
regionali  approvative  dei bilanci di competenza, apposito fondo con
una dotazione annuale non superiore a 1.500 milioni.
  3. I contributi saranno erogati dalla Giunta regionale in  sede  di
esame   dei   rendiconti   relativi   agli  anni  1982-93  e  saranno
conguagliati con eventuali risultanze a debito  nei  confronti  della
Regione.
  4.  Non  saranno  in  nessun  caso riconosciuti gli oneri di cui al
primo comma, gia' coperti da finanziamenti regionali.