Art. 36. Riequilibrio gestionale degli enti di formazione 1. Per conseguire il risanamento delle situazioni di passivita' degli Enti gestori, relative agli anni formativi 1982-93, la Regione riconosce le spese sostenute dagli stessi per oneri di gestione, retribuzioni e relativi contributi obbligatori per il personale in mobilita', compresi gli oneri aggiuntivi sostenuti dagli Enti in esecuzione di sentenze passate in giudicato, ovvero di accordi transattivi ritenuti, dalla Regione, convenienti per l'Ente medesimo. 2. A tal fine viene istituito, per il triennio 1995-97, con leggi regionali approvative dei bilanci di competenza, apposito fondo con una dotazione annuale non superiore a 1.500 milioni. 3. I contributi saranno erogati dalla Giunta regionale in sede di esame dei rendiconti relativi agli anni 1982-93 e saranno conguagliati con eventuali risultanze a debito nei confronti della Regione. 4. Non saranno in nessun caso riconosciuti gli oneri di cui al primo comma, gia' coperti da finanziamenti regionali.