Art. 37. Funzioni provvisorie 1. In fase di prima attuazione ove l'organizzazione delle attivita' del Settore formazione professionale non sia realizzata totalmente attraverso le strutture ed il personale regionale, o sia realizzata parzialmente dalle stesse, la Giunta regionale vi provvede mediante le strutture di cui all'articolo 5, lettera b), della legge 21 dicembre 1978, n. 845, attraverso il personale di detti organismi, purche' si tratti di personale dipendente in costanza di rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed assunto entro la data del 30 giugno 1986 e che abbia frequentato corsi regionali diretti a fornire abilita' professionali in materia di mercato del lavoro, orientamento, informatica, consulenza alle piccole e medie imprese, audiovisivi o sia stato adibito a compiti operativi analoghi documentabili. 2. Il ricorso agli enti indicati nel precedente comma e' attuato attraverso le seguenti fattispecie, congiuntamente o in termini alternativi: a) affidamento dei servizi in ambito territoriale predeterminato dalla Giunta regionale, mediante convenzione con gli organismi indicati al comma 1, con l'obbligo di utilizzare il personale ivi precisato; b) integrazione delle dotazioni di personale regionale delle strutture periferiche pubbliche, ovvero costituzione integrale delle dotazioni di tali strutture con il personale di cui al comma 1, da utilizzare in convenzione con gli organismi datori di lavoro, e da porre sotto la direzione del responsabile della struttura periferica regionale di destinazione. 3. Per il personale di cui al comma 1 del presente articolo, sempre che ricompreso in quello assunto a tempo indeterminato entro la data di entrata in vigore della presente legge ed utilizzato dalla Regione mediante convenzione con gli enti di appartenenza per periodi non superiori all'anno ed anche nel caso di rinnovo delle convenzioni ed utilizzazioni, non si da' luogo all'instaurazione di rapporti ai lavoro a termine o a tempo indeterminato alle dirette dipendenze dell'ente Regione ovvero alla immissione nei ruoli del personale regionale. Il numero del personale da utilizzare in convenzione e' stabilito dalla Giunta regionale, sentiti gli enti e le organizzazioni sindacali. La valutazione di utile impiego del personale di cui al comma 1 e' riferita alla data di pubblicazione della presente legge.