Art. 37.
                        Funzioni provvisorie
 
  1. In fase di prima attuazione ove l'organizzazione delle attivita'
del Settore formazione professionale non  sia  realizzata  totalmente
attraverso  le  strutture ed il personale regionale, o sia realizzata
parzialmente dalle stesse, la Giunta regionale vi  provvede  mediante
le  strutture  di  cui  all'articolo  5,  lettera  b), della legge 21
dicembre 1978, n. 845, attraverso il personale  di  detti  organismi,
purche'  si tratti di personale dipendente in costanza di rapporto di
lavoro a tempo indeterminato ed assunto entro la data del  30  giugno
1986  e  che  abbia  frequentato  corsi  regionali  diretti a fornire
abilita'  professionali   in   materia   di   mercato   del   lavoro,
orientamento,  informatica,  consulenza alle piccole e medie imprese,
audiovisivi  o  sia  stato  adibito  a  compiti  operativi   analoghi
documentabili.
  2.  Il  ricorso  agli enti indicati nel precedente comma e' attuato
attraverso le  seguenti  fattispecie,  congiuntamente  o  in  termini
alternativi:
   a)  affidamento  dei servizi in ambito territoriale predeterminato
dalla  Giunta  regionale,  mediante  convenzione  con  gli  organismi
indicati  al  comma  1,  con l'obbligo di utilizzare il personale ivi
precisato;
   b) integrazione  delle  dotazioni  di  personale  regionale  delle
strutture  periferiche pubbliche, ovvero costituzione integrale delle
dotazioni di tali strutture con il personale di cui al  comma  1,  da
utilizzare  in  convenzione  con gli organismi datori di lavoro, e da
porre sotto la direzione del responsabile della struttura  periferica
regionale di destinazione.
  3. Per il personale di cui al comma 1 del presente articolo, sempre
che  ricompreso in quello assunto a tempo indeterminato entro la data
di entrata in vigore della presente legge ed utilizzato dalla Regione
mediante convenzione con gli enti di  appartenenza  per  periodi  non
superiori  all'anno ed anche nel caso di rinnovo delle convenzioni ed
utilizzazioni, non si da'  luogo  all'instaurazione  di  rapporti  ai
lavoro  a  termine  o  a  tempo indeterminato alle dirette dipendenze
dell'ente Regione ovvero alla  immissione  nei  ruoli  del  personale
regionale.  Il  numero  del personale da utilizzare in convenzione e'
stabilito  dalla  Giunta   regionale,   sentiti   gli   enti   e   le
organizzazioni   sindacali.  La  valutazione  di  utile  impiego  del
personale di cui al comma 1 e' riferita alla  data  di  pubblicazione
della presente legge.