Art. 39.
                          Norma finanziaria
 
  1. Gli oneri derivanti dall'art. 4, comma 5, e art.  21,  comma  2,
della  presente  legge  sono  finanziati  con  quota  parte dei fondi
attribuiti alla Regione ai sensi dell'art. 8 della  legge  15  maggio
1970, n.  281.
  Con  la  stessa  legge  approvativa  di  bilancio sara' determinata
l'entita' annuale di spesa da iscriversi  in  appositi  capitoli  del
Titolo I, Sezione 2a, Rubrica 3a, Settore 5 dello stato di previsione
delle uscite.
  2.  Gli  oneri  derivanti dall'art. 28, comma 2, lettere "A" e "B",
della presente legge  sono  finanziati  con  quota  parte  dei  fondi
attribuiti  alla  Regione  ai  sensi del'art. 8 della legge 15 maggio
1970, n. 281.
  Con la stessa  legge  approvativa  di  bilancio  sara'  determinata
l'entita'  annuale  di  spesa  da iscriversi in appositi capitoli del
Titolo  II,  Sezione  2a,  Rubrica  3a,  Settore  5  dello  stato  di
previsione delle uscite.
  3.   Gli   oneri  derivanti  dalla  quota  della  compartecipazione
regionale per il finanziamento dei fondi di cui all'art. 33, comma I,
della presente legge  sono  finanziati  con  quota  parte  dei  fondi
attribuiti  alla  Regione  ai sensi dell'art. 8 della legge 15 maggio
1970, n.  281.
  Con  la  stessa  legge  approvativa  di  bilanco  sara' determinata
l'entita' annuale di spesa da iscriversi  in  apposito  capitolo  del
Titolo I, Sezione 2a, Rubrica 3a, Settore 5 dello stato di previsione
delle uscite.
  4.  Gli  oneri  derivanti  dall'art.  35  della presente legge sono
finanziati con quota parte dei fondi attribuiti alla Regione ai sensi
dell'art.
 8 della legge 15 maggio 1970, n. 281.
  Con la stessa  legge  approvativa  di  bilancio  sara'  determinata
l'entita'  annuale della spesa da iscriversi in apposito capitolo del
Titolo I, Sezione 2a, Rubrica 3a, Settore 5 dello stato di previsione
delle uscite.
  5. Gli oneri derivanti  dall'art.  36  della  presente  legge  sono
finanziati con quota parte dei fondi attribuiti alla Regione ai sensi
dell'art.  8 della legge 15 maggio 1970, n. 281.
  Con  la  stessa  legge  approvativa  di  bilancio sara' determinata
l'entita' annuale della spesa da iscriversi in apposito capitolo  del
Titolo I, Sezione 2a, Rubrica 3a, Settore 5 dello stato di previsione
delle uscite.
  6.  I  maggiori  oneri  derivanti dall'art. 34 della presente legge
sono posti a carico del capitolo di spesa n. 4000 inerente a stipendi
ed assegni fissi di carattere continuativo al personale.
  Con la stessa  legge  approvativa  di  bilancio  sara'  determinata
l'entita' annuale della spesa.