Art. 40. Norma transitoria 1. Nelle more della attivazione delle nuove procedure di cui al precedente art. 29, al fine di tutelare le erogazioni a personale iscritto negli albi di cui all'art. 26, restano in vigore non oltre il 31 dicembre 1996 gli articoli 21 e 38 della legge regionale n. 3/83 e successive modificazioni e integrazioni.