Art. 40.
                          Norma transitoria
 
  1.  Nelle  more  della  attivazione delle nuove procedure di cui al
precedente art. 29, al fine di tutelare  le  erogazioni  a  personale
iscritto  negli  albi di cui all'art. 26, restano in vigore non oltre
il 31 dicembre 1996 gli articoli 21 e 38  della  legge  regionale  n.
3/83 e successive modificazioni e integrazioni.