Art. 26. Efficacia dei piani urbanistici comprensoriali 1. I Piani urbanistici comprensoriali adottati dalle province o dalle associazioni dei comuni di cui le province abbiano preso atto, ai sensi dell'art. 2, comma 2, della legge regionale 17 aprile 1991, n. 6, sono approvati dalla regione con le modalita' previste dalla previgente normativa. 2. I P.U.C. approvati dalla Regione equivalgono a P.T.C.P. per l'ambito territoriale considerato ai sensi della presente legge e per quanto disposto dall'art. 2, comma 4, della legge regionale 17 aprile 1991, n. 6. 3. Le varianti ai P.U.C. di cui al comma 2 sono approvate con le procedure di cui all'art. 17, comma 4. 4. Il documento preliminare del P.T.C.P., di cui all'art. 15, e' predisposto dalla provincia entro nove mesi dall'entrata in vigore della presente legge.