Art. 26.
           Efficacia dei piani urbanistici comprensoriali
 
  1.  I  Piani  urbanistici  comprensoriali adottati dalle province o
dalle associazioni dei comuni di cui le province abbiano preso  atto,
ai  sensi dell'art. 2, comma 2, della legge regionale 17 aprile 1991,
n. 6, sono approvati dalla regione con le  modalita'  previste  dalla
previgente normativa.
  2.  I  P.U.C.  approvati  dalla  Regione equivalgono a P.T.C.P. per
l'ambito territoriale considerato ai sensi della presente legge e per
quanto disposto dall'art. 2, comma 4, della legge regionale 17 aprile
1991, n. 6.
  3. Le varianti ai P.U.C. di cui al comma 2 sono  approvate  con  le
procedure di cui all'art. 17, comma 4.
  4.  Il  documento  preliminare del P.T.C.P., di cui all'art. 15, e'
predisposto dalla provincia entro nove mesi  dall'entrata  in  vigore
della presente legge.