Art. 27.
                           P.R.G. - Rinvio
 
  1.  Entro  sei  mesi dall'entrata in vigore della presente legge la
Giunta regionale predispone il disegno di  legge  per  la  disciplina
della  pianificazione  comunale  e  per le attribuzioni alle province
delle competenze relative alla approvazione dei P.R.G.