Art. 29.
        Modifiche alle leggi regionali 28 marzo 1978, n. 14,
             2 novembre 1982, n. 49 e 4 marzo 1980 n. 14
 
  1.  Al  comma 2 dell'art. 2 della legge regionale 28 marzo 1978, n.
14, le parole "Gli strumenti urbanistici generali vigenti,  anche  se
comprensoriali",  sono  cosi'  sostituite: "Gli strumenti urbanistici
generali comunali".
  2. All'ultimo comma dell'art. 1 della legge  regionale  2  novembre
1982,  n. 49, le parole "su richiesta dei consorzi urbanistici", sono
sostituite  dalle  seguenti:  "su  richiesta  delle  province  e  dei
comuni".
  3. All'art. 2 della legge regionale 4 marzo 1980, n. 14, le parole:
"i consorzi urbanistici di cui alla legge regionale 3 giugno 1975, n.
40", sono sostituite con le parole: "le province".