Art. 29. Modifiche alle leggi regionali 28 marzo 1978, n. 14, 2 novembre 1982, n. 49 e 4 marzo 1980 n. 14 1. Al comma 2 dell'art. 2 della legge regionale 28 marzo 1978, n. 14, le parole "Gli strumenti urbanistici generali vigenti, anche se comprensoriali", sono cosi' sostituite: "Gli strumenti urbanistici generali comunali". 2. All'ultimo comma dell'art. 1 della legge regionale 2 novembre 1982, n. 49, le parole "su richiesta dei consorzi urbanistici", sono sostituite dalle seguenti: "su richiesta delle province e dei comuni". 3. All'art. 2 della legge regionale 4 marzo 1980, n. 14, le parole: "i consorzi urbanistici di cui alla legge regionale 3 giugno 1975, n. 40", sono sostituite con le parole: "le province".