Art. 31.
        Modifiche della legge regionale 17 aprile 1991, n. 6
 
  1. Dopo l'art. 1 della legge regionale 17  aprile  1991,  n.  6  e'
inserito  il  seguente  articolo:  "Art. 1-bis (Competenze in materia
ambientale): 1. Le competenze di cui alla legge 29  giugno  1939,  n.
1497,  sono  ripartite tra Regione, province e comuni, secondo quanto
disposto dalla legge regionale 4  marzo  1980,  n.  14  e  successive
modificazioni e dalla presente legge".
  2.  Il comma 6 dell'art. 2 della legge regionale 17 aprile 1991, n.
6, e' sostituito dal seguente: "Sono delegate  alle  province  per  i
rispettivi territori le seguenti funzioni:
   a)  la  preventiva autorizzazione a formare il piano delle aree da
destinare ad insediamenti produttivi, di cui al comma 1 dell'art.  27
della legge 22 ottobre 1971,  n.  865;  l'autorizzazione  si  intende
accordata  qualora  entro  trenta giorni dalla richiesta la provincia
non si sia espressa negativamente;
   b) la concessione di nulla osta al rilascio di licenze edilizie in
deroga alle norme dei P.R.G. e dei regolamenti edilizi, ivi  comprese
le  deroghe  alle  altezze stabilite dalle norme urbanistico-edilizie
per le costruzioni alberghiere;
   c) la richiesta ai comuni, ai sensi del comma 3 dell'art. 51 della
legge 22 ottobre 1971, n. 865 e la scelta delle aree di cui al  comma
4 dell'articolo sopra richiamato;
   d)  la  sospensione  o  demolizione  di opere non rispondenti alle
prescrizioni di Piani urbanistici vigenti o alle norme di regolamento
edilizio, di cui all'art. 26 della legge 17 agosto 1942,  n.  1150  e
successive modifiche ed integrazioni;
   e)  alla  delimitazione  dei  centri  edificati  nel caso previsto
dall'ultimo comma dell'art. 18 della legge 22 ottobre 1971, n. 865;
   f) la sospensione dei lavori prevista  dal  comma  2  dell'art.  1
della  legge  3  novembre  1952,  n.  1902  e successive modifiche ed
integrazioni;
   g) i poteri di annullamento di cui  all'art.  27  della  legge  17
agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche".
  3.  Al comma 1 dell'art. 9 della legge regionale 17 aprile 1991, n.
6, sono aggiunte, dopo le parole: "legge 2 febbraio 1974, n. 64",  le
parole:  "purche'  alla  delibera sia allegata la relazione geologica
geotecnica ai sensi delle direttive 909/84  e  3806/85  della  Giunta
regionale".