Art. 25. Comitato guida per la qualita' 1. L'azione di valutazione e' centrale per il governo del sistema di formazione e orientamento professionale a tutti i suoi livelli. Essa assume come criterio fondamentale quello della qualita' riferita ai progetti, alle azioni, ai processi, alle strutture e alle professionalita' operanti. 2. Per definire operativamente e periodicamente le caratteristiche, i requisiti e gli standard di qualita' del sistema ai diversi livelli viene istituito un Comitato guida per la qualita' incaricato di elaborare, nell'ambito dei criteri forniti dal Piano triennale per la formazione e l'orientamento professionale, appositi Piani regionali per la qualita'. 3. Tali piani sono deliberati dalla Giunta Regionale e possono contenere tra l'altro: a) le specifiche di base dei prodotti-servizi formativi richiesti; b) gli indicatori e gli standard di impatto, efficacia ed efficienza delle azioni; c) gli standard di qualita' delle Agenzie di formazione; d) i requisiti professionali minimali degli operatori del sistema di formazione professionale e di orientamento; e) le modalita' di realizzazione della valutazione di qualita' nei suoi diversi momenti; f) l'indicazione delle linee operative per la diffusione della cultura della qualita' all'interno del sistema, nelle sue diverse componenti: uffici regionali e provinciali, agenzie formative, strutture per l'orientamento. 4. Sulla base di tale Piano viene realizzata la valutazione in tutte le sue fasi temporali: preventiva, con finalita' di selezione-accertamento di prerequisiti; in corso di attuazione, con finalita' di monitoraggio e vigilanza; successiva immediata, con finalita' di verifica; successiva di medio periodo, con finalita' di valutazione di impatto. Le metodologie e gli strumenti utilizzati e validati costituiscono il sistema regionale di valutazione. 5. A supporto dell'attivita' di valutazione e' operativo il sistema informativo regionale sulla formazione e l'orientamento professionale. Al suo aggiornamento collaborano le Province e le agenzie formative attraverso la fornitura dei dati e delle informazioni di competenza, nei termini e secondo le specificazioni richieste. 6. Nell'ambito della attivita' di valutazione di qualita' del sistema un ruolo centrale e' rivestito dalla misurazione e valutazione dei risultati formativi e dalla loro certificazione. Tali processi fanno riferimento a standard formativi regionali rispetto ai quali effettuare la valutazione degli utenti in ingresso, in corso di azione e al termine dell'azione formativa. 7. Il Comitato e' costituito con delibera di Giunta Regionale ed e' composto da: funzionari regionali, di cui uno con funzione di Presidente, rappresentanti delle Agenzie formative, rappresentante delle Province indicato dall'Unione Regionale Province Piemontesi (URPP), rappresentante dell'Unione delle Camere di Commercio, rappresentanti delle organizzazioni degli imprenditori, rappresentanti delle organizzazioni dei lavoratori dipendenti maggiormente rappresentative nella Regione. Nell'elaborare i Piani per la qualita' il Comitato si avvale degli uffici e degli Enti strumentali della Regione ed eventualmente delle Province, di istituti specializzati e di esperti esterni.