Art. 25.
                   Comitato guida per la qualita'
 
  1.  L'azione  di valutazione e' centrale per il governo del sistema
di formazione e orientamento professionale a tutti  i  suoi  livelli.
Essa assume come criterio fondamentale quello della qualita' riferita
ai  progetti,  alle  azioni,  ai  processi,  alle  strutture  e  alle
professionalita' operanti.
  2. Per definire operativamente e periodicamente le caratteristiche,
i requisiti e gli standard di qualita' del sistema ai diversi livelli
viene istituito un Comitato  guida  per  la  qualita'  incaricato  di
elaborare, nell'ambito dei criteri forniti dal Piano triennale per la
formazione  e  l'orientamento professionale, appositi Piani regionali
per la qualita'.
  3. Tali piani sono deliberati  dalla  Giunta  Regionale  e  possono
contenere tra l'altro:
   a) le specifiche di base dei prodotti-servizi formativi richiesti;
   b)  gli  indicatori  e  gli  standard  di  impatto,  efficacia  ed
efficienza delle azioni;
   c) gli standard di qualita' delle Agenzie di formazione;
   d) i requisiti professionali minimali degli operatori del  sistema
di formazione professionale e di orientamento;
   e) le modalita' di realizzazione della valutazione di qualita' nei
suoi diversi momenti;
   f)  l'indicazione  delle  linee  operative per la diffusione della
cultura della qualita' all'interno del  sistema,  nelle  sue  diverse
componenti:   uffici  regionali  e  provinciali,  agenzie  formative,
strutture per l'orientamento.
  4. Sulla base di tale Piano  viene  realizzata  la  valutazione  in
tutte   le   sue   fasi   temporali:  preventiva,  con  finalita'  di
selezione-accertamento di prerequisiti; in corso di  attuazione,  con
finalita'  di  monitoraggio  e  vigilanza;  successiva immediata, con
finalita' di verifica; successiva di medio periodo, con finalita'  di
valutazione  di  impatto. Le metodologie e gli strumenti utilizzati e
validati costituiscono il sistema regionale di valutazione.
  5. A supporto dell'attivita' di valutazione e' operativo il sistema
informativo   regionale    sulla    formazione    e    l'orientamento
professionale.    Al  suo  aggiornamento collaborano le Province e le
agenzie  formative  attraverso  la  fornitura  dei   dati   e   delle
informazioni  di  competenza, nei termini e secondo le specificazioni
richieste.
  6. Nell'ambito della  attivita'  di  valutazione  di  qualita'  del
sistema   un   ruolo   centrale  e'  rivestito  dalla  misurazione  e
valutazione dei risultati formativi e dalla loro certificazione. Tali
processi fanno riferimento a standard formativi regionali rispetto ai
quali effettuare la valutazione degli utenti in ingresso, in corso di
azione e al termine dell'azione formativa.
  7. Il Comitato e' costituito con delibera di Giunta Regionale ed e'
composto da:  funzionari  regionali,  di  cui  uno  con  funzione  di
Presidente,  rappresentanti  delle  Agenzie formative, rappresentante
delle Province indicato  dall'Unione  Regionale  Province  Piemontesi
(URPP),   rappresentante   dell'Unione  delle  Camere  di  Commercio,
rappresentanti    delle    organizzazioni     degli     imprenditori,
rappresentanti   delle   organizzazioni   dei  lavoratori  dipendenti
maggiormente rappresentative nella Regione.   Nell'elaborare i  Piani
per  la  qualita'  il  Comitato  si  avvale degli uffici e degli Enti
strumentali  della  Regione  ed  eventualmente  delle  Province,   di
istituti specializzati e di esperti esterni.