Art. 26.
                   Nucleo regionale di valutazione
 
  1.  Al  fine  di  realizzare un'adeguata valutazione del sistema di
formazione  e  orientamento  professionale  viene  istituito,  presso
l'Assessorato  alla  formazione professionale, un Nucleo regionale di
valutazione con compiti di:
   a)  concorrere  alla  definizione  di  metodologie   e   strumenti
finalizzati  alla  valutazione  del sistema regionale di formazione e
orientamento professionale;
   b)  verificare  annualmente  il  raggiungimento  degli   obiettivi
prioritari contenuti nel Piano regionale per la qualita';
   c)  realizzare  un  rapporto  triennale sullo stato del sistema di
formazione e orientamento professionale.
  2.   Tale   Nucleo   e'   composto   da   tre    esperti    esterni
all'Amministrazione  Regionale  nominati  dalla  Giunta Regionale che
provvede a designare tra i medesimi il Presidente.  Si  avvale  della
collaborazione  degli  uffici  della  Regione  e  delle Province, del
Segretariato per la formazione professionale e del Comitato guida per
la qualita'.