Art. 26. Nucleo regionale di valutazione 1. Al fine di realizzare un'adeguata valutazione del sistema di formazione e orientamento professionale viene istituito, presso l'Assessorato alla formazione professionale, un Nucleo regionale di valutazione con compiti di: a) concorrere alla definizione di metodologie e strumenti finalizzati alla valutazione del sistema regionale di formazione e orientamento professionale; b) verificare annualmente il raggiungimento degli obiettivi prioritari contenuti nel Piano regionale per la qualita'; c) realizzare un rapporto triennale sullo stato del sistema di formazione e orientamento professionale. 2. Tale Nucleo e' composto da tre esperti esterni all'Amministrazione Regionale nominati dalla Giunta Regionale che provvede a designare tra i medesimi il Presidente. Si avvale della collaborazione degli uffici della Regione e delle Province, del Segretariato per la formazione professionale e del Comitato guida per la qualita'.