Art. 28.
                      Scarichi non ammissibili
 
  1. Sul suolo e negli strati superficiali del suolo sono vietati:
   a) gli scarichi delle pubbliche fognature della classe B;
   b)  gli  scarichi  delle  pubbliche  fognature  della  classe A al
servizio di oltre 50 abitanti complessivi;
   c) gli scarichi delle pubbliche  fognature  e  degli  insediamenti
civili nelle aree di salvaguardia di cui al D.P.R. 236/1988.
  2.  Sul  suolo e negli strati superficiali del suolo adibito ad uso
agricolo e' vietato ogni altro scarico che non sia direttamente utile
alla produzione agricola.
  3.  Sono  comunque  vietati  scarichi  sul  suolo  e  negli  strati
superficiali  del  suolo  adibito  ad  uso agricolo sul quale vengono
coltivati prodotti che sono usualmente consumati  anche  crudi  nella
alimentazione umana.