Art. 28. Scarichi non ammissibili 1. Sul suolo e negli strati superficiali del suolo sono vietati: a) gli scarichi delle pubbliche fognature della classe B; b) gli scarichi delle pubbliche fognature della classe A al servizio di oltre 50 abitanti complessivi; c) gli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili nelle aree di salvaguardia di cui al D.P.R. 236/1988. 2. Sul suolo e negli strati superficiali del suolo adibito ad uso agricolo e' vietato ogni altro scarico che non sia direttamente utile alla produzione agricola. 3. Sono comunque vietati scarichi sul suolo e negli strati superficiali del suolo adibito ad uso agricolo sul quale vengono coltivati prodotti che sono usualmente consumati anche crudi nella alimentazione umana.