Art. 29.
               Autorizzazione agli scarichi sul suolo
                e negli strati superficiali del suolo
 
  1.   L'autorizzazione  agli  scarichi  sul  suolo  e  negli  strati
superficiali del suolo e' rilasciata ai sensi dell'art. 19  da  parte
della Provincia verificato il rispetto delle "Norme tecniche generali
per la regolamentazione dello smaltimento dei liquami sul suolo e nel
sottosuolo",  riportate  nell'allegato  n.  5 della deliberazione del
Comitato  dei  Ministri per la Tutela delle Acque dall'Inquinamento 4
febbraio 1977.
  2. Gli scarichi delle pubbliche fognature della  classe  A  nonche'
degli  insediamenti  civili della classe C a servizio di non oltre 50
abitanti  complessivi,  sono  autorizzati  qualora  sia  provata   la
difficolta'   tecnica   di   allacciamento   alla  condotta  fognaria
principale,  l'eccessivo  onere  economico  e  siano  rispettate   le
condizioni di cui all'art. 22 comma 2 lettera a).
  3.  Gli scarichi degli insediamenti civili della classe C con oltre
50 abitanti complessivi  sono  autorizzati  qualora  sia  provata  la
difficolta'   tecnica   di   allacciamento   alla  condotta  fognaria
principale, l'eccessivo onere economico e siano rispettati  i  limiti
della   tabella   A   allegata   alla  legge  319/1976  e  successive
modificazioni ed integrazioni. La Provincia puo'  autorizzare,  sulla
base  di  motivate  richieste e per un periodo non superiore a cinque
anni suscettibili di rinnovo, l'effettuazione di scarichi con  limiti
meno  restrittivi per alcuni parametri della citata tabella A, tenuto
conto delle caratteristiche dello scarico, dell'uso cui e'  destinato
il  suolo  ricettore  e  della situazione ambientale locale. I limiti
meno restrittivi non possono in nessun caso  riguardare  i  parametri
indicati nella tabella 3 allegata alla presente legge.
  4.  Gli  scarichi  sul  suolo e negli strati superficiali del suolo
adibito ad uso agricolo degli insediamenti civili della classe D sono
autorizzabili qualora la quantita' di liquame da  smaltire  derivante
da  attivita'  zootecnica corrisponda ad un carico non superiore a 40
quintali di peso vivo di bestiame di  allevamento  per  ettaro.  Tale
limite  si  applica  altresi' agli scarichi dei liquami delle imprese
agricole che esercitano attivita' di trasformazione della  produzione
di  cui  al  comma  1,  lettera  d)  della deliberazione del Comitato
Interministeriale per  la  Tutela  delle  Acque  dall'Inquinamento  8
maggio 1980.
  5. Gli scarichi sul suolo e negli strati superficiali del suolo non
adibito ad uso agricolo degli insediamenti civili della classe D sono
autorizzabili qualora la quantita' dei liquami da smaltire non superi
la meta' del valore indicato nel comma 4.
  6.  La  Provincia  verifica  l'impatto  ambientale conseguente allo
scarico dei liquami, stabilendo gli  elementi  ed  i  parametri  piu'
significativi tra quelli indicati al punto 2.8 della deliberazione di
cui al comma 1 e la periodicita' del loro rilevamento.