Art. 29. Autorizzazione agli scarichi sul suolo e negli strati superficiali del suolo 1. L'autorizzazione agli scarichi sul suolo e negli strati superficiali del suolo e' rilasciata ai sensi dell'art. 19 da parte della Provincia verificato il rispetto delle "Norme tecniche generali per la regolamentazione dello smaltimento dei liquami sul suolo e nel sottosuolo", riportate nell'allegato n. 5 della deliberazione del Comitato dei Ministri per la Tutela delle Acque dall'Inquinamento 4 febbraio 1977. 2. Gli scarichi delle pubbliche fognature della classe A nonche' degli insediamenti civili della classe C a servizio di non oltre 50 abitanti complessivi, sono autorizzati qualora sia provata la difficolta' tecnica di allacciamento alla condotta fognaria principale, l'eccessivo onere economico e siano rispettate le condizioni di cui all'art. 22 comma 2 lettera a). 3. Gli scarichi degli insediamenti civili della classe C con oltre 50 abitanti complessivi sono autorizzati qualora sia provata la difficolta' tecnica di allacciamento alla condotta fognaria principale, l'eccessivo onere economico e siano rispettati i limiti della tabella A allegata alla legge 319/1976 e successive modificazioni ed integrazioni. La Provincia puo' autorizzare, sulla base di motivate richieste e per un periodo non superiore a cinque anni suscettibili di rinnovo, l'effettuazione di scarichi con limiti meno restrittivi per alcuni parametri della citata tabella A, tenuto conto delle caratteristiche dello scarico, dell'uso cui e' destinato il suolo ricettore e della situazione ambientale locale. I limiti meno restrittivi non possono in nessun caso riguardare i parametri indicati nella tabella 3 allegata alla presente legge. 4. Gli scarichi sul suolo e negli strati superficiali del suolo adibito ad uso agricolo degli insediamenti civili della classe D sono autorizzabili qualora la quantita' di liquame da smaltire derivante da attivita' zootecnica corrisponda ad un carico non superiore a 40 quintali di peso vivo di bestiame di allevamento per ettaro. Tale limite si applica altresi' agli scarichi dei liquami delle imprese agricole che esercitano attivita' di trasformazione della produzione di cui al comma 1, lettera d) della deliberazione del Comitato Interministeriale per la Tutela delle Acque dall'Inquinamento 8 maggio 1980. 5. Gli scarichi sul suolo e negli strati superficiali del suolo non adibito ad uso agricolo degli insediamenti civili della classe D sono autorizzabili qualora la quantita' dei liquami da smaltire non superi la meta' del valore indicato nel comma 4. 6. La Provincia verifica l'impatto ambientale conseguente allo scarico dei liquami, stabilendo gli elementi ed i parametri piu' significativi tra quelli indicati al punto 2.8 della deliberazione di cui al comma 1 e la periodicita' del loro rilevamento.