Art. 52.
            Lavoro straordinario del personale forestale
 
  1. Per fare fronte alle esigenze  connesse  alla  salvaguardia  del
territorio  durante  il  periodo  estivo  fino  al  15  ottobre 1997,
l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste puo' autorizzare
il  personale  del  Corpo  forestale  della  Regione  ad   effettuare
prestazioni  di  lavoro  straordinario fino a novanta ore complessive
con un massimo individuale di quaranta ore mensili  anche  in  deroga
alle  disposizioni  di  cui all'articolo 18, comma 2, ed all'articolo
19, comma 2, del decreto del  Presidente  della  Regione  20  gennaio
1995, n. 11.
  2.  Per  le  finalita'  di  cui  al  comma  1 il capitolo 14005 del
bilancio  della  Regione  per   l'esercizio   finanziario   1997   e'
incrementato di lire 3.000 milioni.