Art. 52. Lavoro straordinario del personale forestale 1. Per fare fronte alle esigenze connesse alla salvaguardia del territorio durante il periodo estivo fino al 15 ottobre 1997, l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste puo' autorizzare il personale del Corpo forestale della Regione ad effettuare prestazioni di lavoro straordinario fino a novanta ore complessive con un massimo individuale di quaranta ore mensili anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 18, comma 2, ed all'articolo 19, comma 2, del decreto del Presidente della Regione 20 gennaio 1995, n. 11. 2. Per le finalita' di cui al comma 1 il capitolo 14005 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1997 e' incrementato di lire 3.000 milioni.