Art. 54.
                          Opere di bonifica
 
  1. Per spese  a  pagamento  non  differito  relative  ad  opere  di
bonifica  e  per  fare  fronte  ad  emergenze  derivanti  da  urgenti
interventi necessari  sulle  strutture  irrigue  e'  autorizzata  per
l'anno  finanziario  1997  la  spesa  di lire 5.000 milioni (capitolo
55851).