Art. 55. Norma finanziaria 1. All'onere di lire 38.000 milioni derivante dall'applicazione degli articoli 52, 53, commi 1 e 2, e 54 si fa fronte con parte delle disponibilita' del capitolo 55937 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1997. 2. In dipendenza di quanto disposto dal comma 1 la spesa di lire 38.000 milioni prevista nell'esercizio finanziario 1997 dall'articolo 1, comma 1, della legge regionale 15 maggio 1986, n. 24, e successive modifiche ed integrazioni (capitolo 55937) e' posta a carico, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, del fondo di cui all'articolo 1, comma 148, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, quale utilizzazione di parte delle economie realizzate al 31 dicembre 1996 a valere sulle assegnazioni statali relative alla legge 8 novembre 1986, n. 752, articolo 3.