Art. 55.
                          Norma finanziaria
 
  1. All'onere di lire  38.000  milioni  derivante  dall'applicazione
degli articoli 52, 53, commi 1 e 2, e 54 si fa fronte con parte delle
disponibilita'  del  capitolo  55937  del  bilancio della Regione per
l'esercizio finanziario 1997.
  2. In dipendenza di quanto disposto dal comma 1 la  spesa  di  lire
38.000 milioni prevista nell'esercizio finanziario 1997 dall'articolo
1, comma 1, della legge regionale 15 maggio 1986, n. 24, e successive
modifiche  ed  integrazioni  (capitolo  55937)  e' posta a carico, ai
sensi dell'articolo 9, comma 2, della legge regionale 7  marzo  1997,
n.  6,  del  fondo  di  cui all'articolo 1, comma 148, della legge 23
dicembre 1996, n. 662, quale utilizzazione di  parte  delle  economie
realizzate  al  31  dicembre 1996 a valere sulle assegnazioni statali
relative alla legge 8 novembre 1986, n. 752, articolo 3.