Art. 57. Marchiatura capi di bestiame 1. L'Associazione regionale allevatori della Sicilia provvede alla apposizione dei marchi di identificazione agli animali di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 317 del 30 aprile 1996, curando di inviare mensilmente l'elenco degli animali identificati e copia del documento identificativo bovini all'Azienda unita' sanitaria locale competente anche mediante supporto magnetico. 2. Per le finalita' di cui al comma 1 e' autorizzata, per l'esercizio finanziario 1997, la spesa di lire 500 milioni cui si provvede mediante riduzione di pari importo della spesa ricadente nell'esercizio finanziario medesimo per le finalita' del progetto "zone interne" destinato agli interventi per la realizzazione di stalle sociali di cui alla legge regionale 9 agosto 1988, n. 26 e successive modifiche ed integrazioni (capitolo 56305). 3. A decorrere dall'esercizio finanziario 1998 l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste in sede di assegnazione del contributo previsto dall'articolo 6 della legge regionale 5 giugno 1989, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni in favore dell'Associazione regionale degli allevatori della Sicilia fissera' l'ammontare della spesa destinata alle finalita' del comma 1.