Art. 57.
                    Marchiatura capi di bestiame
 
  1.  L'Associazione regionale allevatori della Sicilia provvede alla
apposizione  dei  marchi  di  identificazione  agli  animali  di  cui
all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 317 del
30 aprile 1996, curando di inviare mensilmente l'elenco degli animali
identificati  e copia del documento identificativo bovini all'Azienda
unita' sanitaria locale competente anche mediante supporto magnetico.
  2. Per  le  finalita'  di  cui  al  comma  1  e'  autorizzata,  per
l'esercizio  finanziario  1997,  la  spesa di lire 500 milioni cui si
provvede mediante riduzione di pari  importo  della  spesa  ricadente
nell'esercizio  finanziario  medesimo  per  le finalita' del progetto
"zone interne" destinato agli  interventi  per  la  realizzazione  di
stalle  sociali  di  cui  alla legge regionale 9 agosto 1988, n. 26 e
successive modifiche ed integrazioni (capitolo 56305).
  3.  A  decorrere  dall'esercizio   finanziario   1998   l'Assessore
regionale  per l'agricoltura e le foreste in sede di assegnazione del
contributo previsto dall'articolo 6 della legge  regionale  5  giugno
1989,  n.    12  e  successive  modifiche  ed  integrazioni in favore
dell'Associazione regionale degli allevatori della  Sicilia  fissera'
l'ammontare della spesa destinata alle finalita' del comma 1.