Art. 28.
       Obiettivi e strumenti delle politiche sociali integrate
 
  1. Per raggiungere l'obiettivo di cui all'art. 1, comma 1, relativo
al    coordinamento     degli     interventi     socio-sanitari     e
socio-assistenziali   attraverso  la  loro  integrazione  con  quelli
relativi alla casa,  al  lavoro,  alla  mobilita',  alla  formazione,
all'istruzione, all'educazione, al diritto allo studio, alla cultura,
alla  ricerca,  al  tempo  libero,  la  formulazione  dei progetti di
intervento per la persona e per  il  nucleo  familiare,  l'erogazione
delle   prestazioni   di  base,  la  presa  in  carico  dei  soggetti
destinatari  degli  interventi  sono  demandati,  con  l'adozione  di
procedure  unitarie,  al coordinamento del distretto, di cui all'art.
20, comma 4, mediante progetti integrati  di  sostegno  atti  a  dare
risposte  globali ai bisogni rilevati, garantendo l'informazione e la
libera scelta riguardo alle prestazioni disponibili.
  2. I comuni e le province utilizzano le indicazioni e  le  proposte
dei  progetti integrati di sostegno, di cui al comma 1, relative agli
interventi di rispettiva competenza, provvedendo  all'attuazione  nei
limiti  delle  risorse disponibili sulla base di accordi di programma
definiti  ai  sensi  dell'art.  14.  Tali  attivita'  devono   essere
realizzate nell'ambito della programmazione regionale e zonale.
  3.  Nei  piani  zonali,  la  rete  dei  servizi e delle prestazioni
fornite dal settore  pubblico  si  integra  con  quelli  forniti  dal
volontariato, dalle istituzioni senza fini di lucro, e da altre forme
previste dalla legge.