Art. 28. Obiettivi e strumenti delle politiche sociali integrate 1. Per raggiungere l'obiettivo di cui all'art. 1, comma 1, relativo al coordinamento degli interventi socio-sanitari e socio-assistenziali attraverso la loro integrazione con quelli relativi alla casa, al lavoro, alla mobilita', alla formazione, all'istruzione, all'educazione, al diritto allo studio, alla cultura, alla ricerca, al tempo libero, la formulazione dei progetti di intervento per la persona e per il nucleo familiare, l'erogazione delle prestazioni di base, la presa in carico dei soggetti destinatari degli interventi sono demandati, con l'adozione di procedure unitarie, al coordinamento del distretto, di cui all'art. 20, comma 4, mediante progetti integrati di sostegno atti a dare risposte globali ai bisogni rilevati, garantendo l'informazione e la libera scelta riguardo alle prestazioni disponibili. 2. I comuni e le province utilizzano le indicazioni e le proposte dei progetti integrati di sostegno, di cui al comma 1, relative agli interventi di rispettiva competenza, provvedendo all'attuazione nei limiti delle risorse disponibili sulla base di accordi di programma definiti ai sensi dell'art. 14. Tali attivita' devono essere realizzate nell'ambito della programmazione regionale e zonale. 3. Nei piani zonali, la rete dei servizi e delle prestazioni fornite dal settore pubblico si integra con quelli forniti dal volontariato, dalle istituzioni senza fini di lucro, e da altre forme previste dalla legge.