Art. 30. Azioni per il diritto allo studio 1. Per i "progetti di area" di cui agli articoli 9 e 10 della legge regionale 19 giugno 1981, n. 53 e successive modificazioni, i soggetti proponenti, sulla base del piano di indirizzo, individuano forme e modalita' di integrazione con il piano zonale di assistenza sociale di cui al precedente art. 11. Le province assicurano il coordinamento con i progetti integrati di sostegno di cui al precedente art. 28. 2. Il piano sociale regionale ed il piano di indirizzo di cui alla legge regionale 53/1981, e successive modificazioni, specificano le forme di integrazione come previsto agli articoli 9 e 10 di cui alla presente legge.