Art. 30.
                  Azioni per il diritto allo studio
 
  1. Per i "progetti di area" di cui agli articoli 9 e 10 della legge
regionale 19  giugno  1981,  n.  53  e  successive  modificazioni,  i
soggetti  proponenti,  sulla base del piano di indirizzo, individuano
forme e modalita' di integrazione con il piano zonale  di  assistenza
sociale  di  cui  al  precedente  art.  11. Le province assicurano il
coordinamento  con  i  progetti  integrati  di  sostegno  di  cui  al
precedente art. 28.
  2.  Il piano sociale regionale ed il piano di indirizzo di cui alla
legge regionale 53/1981, e successive modificazioni,  specificano  le
forme  di integrazione come previsto agli articoli 9 e 10 di cui alla
presente legge.