Art. 31. Azioni per la formazione e l'orientamento professionale 1. In attuazione di quanto previsto dal precedente art. 30, ed in attuazione delle norme contenute nell'art. 3 della legge regionale 31 agosto 1994, n. 70, sono rilevati nell'ambito del coordinamento di distretto di cui all'art. 20, comma 3, i bisogni educativi, formativi e di orientamento professionale dei destinatari degli interventi di cui alla presente legge, da inserire nei progetti integrati di cui all'art. 28, comma 3. 2. Le province provvedono, realizzando i relativi interventi formativi, secondo quanto previsto dall'art. 5, comma 3, della legge regionale n. 70/1994, e con le modalita' di cui al precedente art. 9. 3. In attuazione della legge regionale 17 luglio 1989, n. 45, le province predispongono i piani annuali di cui all'art. 5, comma 2, lettera a), della medesima legge regionale e gestiscono in maniera programmata gli interventi con le modalita' di cui al precedente art. 9. 4. Il piano sociale regionale ed il piano per la formazione professionale specificano le forme di integrazione come previsto dagli articoli 9 e 10.