Art. 31.
       Azioni per la formazione e l'orientamento professionale
 
  1. In attuazione di quanto previsto dal precedente art. 30,  ed  in
attuazione delle norme contenute nell'art. 3 della legge regionale 31
agosto  1994,  n.  70, sono rilevati nell'ambito del coordinamento di
distretto di cui all'art. 20, comma 3, i bisogni educativi, formativi
e di orientamento professionale dei destinatari degli  interventi  di
cui  alla  presente  legge, da inserire nei progetti integrati di cui
all'art. 28, comma 3.
  2.  Le  province  provvedono,  realizzando  i  relativi  interventi
formativi,  secondo quanto previsto dall'art. 5, comma 3, della legge
regionale n. 70/1994, e con le modalita' di cui al precedente art. 9.
  3. In attuazione della legge regionale 17 luglio 1989,  n.  45,  le
province  predispongono  i  piani annuali di cui all'art. 5, comma 2,
lettera a), della medesima legge regionale e  gestiscono  in  maniera
programmata gli interventi con le modalita' di cui al precedente art.
9.
  4.  Il  piano  sociale  regionale  ed  il  piano  per la formazione
professionale specificano le  forme  di  integrazione  come  previsto
dagli articoli 9 e 10.