Art. 32. Politiche per l'occupazione 1. Fatti salvi gli interventi previsti dall'art. 8 della legge regionale 7 marzo 1994, n. 23 "Misure straordinarie per l'occupazione", le province promuovono la predisposizione di iniziative per lavori socialmente utili e per gli aiuti alle assunzioni di cui agli articoli 3 e 4 della predetta legge regionale n. 23/1994 finalizzate all'occupazione di soggetti in condizione di disagio sociale. 2. Sono considerate prioritarie le azioni concernenti: a) attivita' di servizio e cura della persona con riguardo all'infanzia, all'adolescenza, alle donne, agli anziani, alla riabilitazione e recupero dei tossicodipendenti, ai portatori di handicap e ad interventi mirati nei confronti delle devianze sociali; b) interventi di risanamento e valorizzazione ambientale; c) interventi di risanamento e valorizzazione dei beni culturali. 3. Le proposte relative agli interventi di cui al comma 2 sono contenute nei progetti integrati di sostegno di cui all'art. 28. 4. Al fine di promuovere la costituzione e, l'avvio di nuove imprese per sviluppare l'imprenditoria femminile e giovanile, fatti salvi gli interventi previsti ai sensi dell'art. 8 della legge regionale 26 aprile 1993, n. 27, il piano di indirizzo ivi previsto assicura forme incentivanti per attivita' di servizio alla persona e per soggetti svantaggiati. Il piano sanitario regionale e il piano sociale regionale specificano le forme di integrazione come previsto agli articoli 9 e 10.