Art. 32.
                     Politiche per l'occupazione
 
  1.  Fatti  salvi  gli  interventi  previsti dall'art. 8 della legge
regionale  7  marzo   1994,   n.   23   "Misure   straordinarie   per
l'occupazione",   le   province   promuovono  la  predisposizione  di
iniziative  per  lavori  socialmente  utili  e  per  gli  aiuti  alle
assunzioni  di cui agli articoli 3 e 4 della predetta legge regionale
n. 23/1994 finalizzate all'occupazione di soggetti in  condizione  di
disagio sociale.
  2. Sono considerate prioritarie le azioni concernenti:
   a)  attivita'  di  servizio  e  cura  della  persona  con riguardo
all'infanzia,  all'adolescenza,  alle  donne,  agli   anziani,   alla
riabilitazione  e  recupero  dei  tossicodipendenti,  ai portatori di
handicap e ad interventi mirati nei confronti delle devianze sociali;
   b) interventi di risanamento e valorizzazione ambientale;
   c) interventi di risanamento e valorizzazione dei beni culturali.
  3. Le proposte relative agli interventi di  cui  al  comma  2  sono
contenute nei progetti integrati di sostegno di cui all'art. 28.
  4.  Al  fine  di  promuovere  la  costituzione  e, l'avvio di nuove
imprese per sviluppare l'imprenditoria femminile e  giovanile,  fatti
salvi  gli  interventi  previsti  ai  sensi  dell'art.  8 della legge
regionale 26 aprile 1993, n. 27, il piano di indirizzo  ivi  previsto
assicura  forme incentivanti per attivita' di servizio alla persona e
per soggetti svantaggiati. Il piano sanitario regionale  e  il  piano
sociale  regionale specificano le forme di integrazione come previsto
agli articoli 9 e 10.