Art. 33. Politiche per l'immigrazione 1. La Regione interviene per garantire alle cittadine e ai cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione europea e immigrati in Toscana e agli apolidi che dimorano nel territorio della Regione Toscana condizioni di uguaglianza con i cittadini italiani nel godimento dei diritti civili e sociali, per rimuovere le cause che ne ostacolano l'inserimento nell'ambiente sociale, culturale ed economico della Regione e per favorirne la partecipazione alla vita pubblica locale, nonche' la rappresentanza presso gli enti locali. 2. Le iniziative promosse dalla Regione in favore dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea e immigrati in Toscana sono rivolte in particolare: a) alla tutela del diritto al lavoro, all'alloggio, allo studio, alle prestazioni sociali e sanitarie; b) al superamento delle difficolta' sociali, culturali, economiche e di quelle legate al genere; c) alla promozione dell'associazionismo fra cittadini immigrati; d) a favorire il mantenimento dei legami linguistici e culturali con gli Stati di origine e a predisporre idonei strumenti volti a favorire il volontario rientro negli Stati medesimi; e) alla sensibilizzazione della societa' toscana nei confronti dei fenomeni migratori e del conseguente sviluppo di una societa' multiculturale; f) alla promozione sociale e alla tutela dei diritti dei minori stranieri, residenti e non residenti, assicurando agli stessi l'accesso a tutti i servizi della comunita' locale per favorire la loro integrazione nel pieno rispetto della cultura di appartenenza. 3. La Regione, per il conseguimento delle finalita' della presente legge, promuove e sostiene la realizzazione di interventi da parte dei comuni, province, enti pubblici, associazioni di immigrati, organizzazioni di volontariato e del privato sociale.