Art. 33.
                    Politiche per l'immigrazione
 
  1.  La  Regione  interviene  per  garantire  alle  cittadine  e  ai
cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione europea e immigrati in
Toscana  e  agli  apolidi  che  dimorano nel territorio della Regione
Toscana condizioni  di  uguaglianza  con  i  cittadini  italiani  nel
godimento dei diritti civili e sociali, per rimuovere le cause che ne
ostacolano   l'inserimento   nell'ambiente   sociale,   culturale  ed
economico della Regione e per favorirne la partecipazione  alla  vita
pubblica locale, nonche' la rappresentanza presso gli enti locali.
  2.  Le iniziative promosse dalla Regione in favore dei cittadini di
Stati non appartenenti all'Unione europea e immigrati in Toscana sono
rivolte in particolare:
   a) alla tutela del diritto al lavoro, all'alloggio,  allo  studio,
alle prestazioni sociali e sanitarie;
   b) al superamento delle difficolta' sociali, culturali, economiche
e di quelle legate al genere;
   c) alla promozione dell'associazionismo fra cittadini immigrati;
   d)  a  favorire il mantenimento dei legami linguistici e culturali
con gli Stati di origine e a predisporre  idonei  strumenti  volti  a
favorire il volontario rientro negli Stati medesimi;
   e) alla sensibilizzazione della societa' toscana nei confronti dei
fenomeni  migratori  e  del  conseguente  sviluppo  di  una  societa'
multiculturale;
   f) alla promozione sociale e alla tutela dei  diritti  dei  minori
stranieri,   residenti  e  non  residenti,  assicurando  agli  stessi
l'accesso a tutti i servizi della comunita' locale  per  favorire  la
loro integrazione nel pieno rispetto della cultura di appartenenza.
  3.  La Regione, per il conseguimento delle finalita' della presente
legge, promuove e sostiene la realizzazione di  interventi  da  parte
dei  comuni,  province,  enti  pubblici,  associazioni  di immigrati,
organizzazioni di volontariato e del privato sociale.