Art. 34.
         Politiche per l'infanzia, l'adolescenza e i giovani
 
  1. La Regione Toscana, nel rispetto dei principi della  convenzione
ONU  recepita  con  legge  27  maggio  1991,  n. 176, garantisce, con
l'effettivo  concorso  dei  comuni  e  delle  province,  il   diritto
all'educazione,  al  pieno  ed  armonico  sviluppo  psico-fisico  dei
minori,  e  l'affermazione  nel  contesto  europeo  dei  diritti   di
cittadinanza  dei giovani, nel quadro di una politica socio-educativa
per l'infanzia, l'adolescenza, i giovani e la famiglia.
  2. La Regione promuove e sostiene le attivita' educative e  sociali
tese a:
   a)  dare  una  risposta complessa ai bisogni propri e dell'eta' di
ciascun minore e giovane;
   b) prevenire o intervenire precocemente su eventuali condizioni di
svantaggio psicofisico e socio-culturale;
   c)  garantire  la  continuita'   educativa   in   relazione   alla
continuita' evolutiva degli utenti;
   d)  svolgere  nella  comunita'  locale  funzioni  di produzione di
cultura per l'infanzia, l'adolescenza, i giovani e la famiglia  e  di
formazione permanente sulle problematiche connesse;
   e)  favorire  sperimentazioni  innovative  in  materia  di modelli
organizzativi e gestionali dei servizi;
   f) sviluppare un sistema di politiche giovanili nel quadro di  una
azione  integrata  e coordinata di interventi per il tempo libero, il
turismo,  lo  sport,  l'istruzione,  la   cultura,   la   formazione,
l'occupazione,   promuovendo   la  partecipazione  dei  giovani  alla
programmazione e gestione delle iniziative nonche' individuando forme
di consultazione che garantiscano la loro rappresentanza  in  momenti
formali ed informali;
   g)  assicurare  la  massima  integrazione  con  gli  altri servizi
educativi, sociali, formativi e sanitari  per  il  raggiungimento  di
obiettivi  complessi di tutela e qualita' della vita dei minori e dei
giovani;
   h) garantire forme di integrazione con i paesi dell'Unione europea
attivando progetti comunitari.
  3. Il  piano  sociale  regionale  e  gli  altri  atti  normativi  e
programmatori  specificano  le forme e i modi dell'integrazione e del
sostegno delle iniziative di cui al comma 2.