Art. 34. Politiche per l'infanzia, l'adolescenza e i giovani 1. La Regione Toscana, nel rispetto dei principi della convenzione ONU recepita con legge 27 maggio 1991, n. 176, garantisce, con l'effettivo concorso dei comuni e delle province, il diritto all'educazione, al pieno ed armonico sviluppo psico-fisico dei minori, e l'affermazione nel contesto europeo dei diritti di cittadinanza dei giovani, nel quadro di una politica socio-educativa per l'infanzia, l'adolescenza, i giovani e la famiglia. 2. La Regione promuove e sostiene le attivita' educative e sociali tese a: a) dare una risposta complessa ai bisogni propri e dell'eta' di ciascun minore e giovane; b) prevenire o intervenire precocemente su eventuali condizioni di svantaggio psicofisico e socio-culturale; c) garantire la continuita' educativa in relazione alla continuita' evolutiva degli utenti; d) svolgere nella comunita' locale funzioni di produzione di cultura per l'infanzia, l'adolescenza, i giovani e la famiglia e di formazione permanente sulle problematiche connesse; e) favorire sperimentazioni innovative in materia di modelli organizzativi e gestionali dei servizi; f) sviluppare un sistema di politiche giovanili nel quadro di una azione integrata e coordinata di interventi per il tempo libero, il turismo, lo sport, l'istruzione, la cultura, la formazione, l'occupazione, promuovendo la partecipazione dei giovani alla programmazione e gestione delle iniziative nonche' individuando forme di consultazione che garantiscano la loro rappresentanza in momenti formali ed informali; g) assicurare la massima integrazione con gli altri servizi educativi, sociali, formativi e sanitari per il raggiungimento di obiettivi complessi di tutela e qualita' della vita dei minori e dei giovani; h) garantire forme di integrazione con i paesi dell'Unione europea attivando progetti comunitari. 3. Il piano sociale regionale e gli altri atti normativi e programmatori specificano le forme e i modi dell'integrazione e del sostegno delle iniziative di cui al comma 2.