Art. 35. Politiche a favore degli anziani 1. La Regione promuove politiche a favore degli anziani per il raggiungimento dei seguenti obiettivi: a) mantenere l'anziano nel proprio ambiente salvaguardando i rapporti familiari e le relazioni sociali, garantendo l'integrita' del suo "status" nel contesto sociale ed intervenendo nelle situazioni di poverta', di abbandono, di solitudine e di mancanza di alloggio; b) promuovere l'assistenza domiciliare finalizzata ai mantenimento dell'anziano nel proprio nucleo familiare originario, assicurando periodici interventi dei servizi sociali anche rivolti ai suoi familiari nonche' interventi mirati a salvaguardare una vita di relazione attiva anche con l'utilizzo saltuario delle prestazioni di cui all'art. 57; c) salvaguardare l'autosufficienza dell'anziano da processi invalidanti fisici e psicologici privilegiando l'intervento preventivo e riabilitativo; d) prevenire il ricorso al ricovero in istituto di persone autosufficienti; e) attivare nella rete dei servizi distrettuali e ospedalieri gli interventi di prevenzione e cura a favore delle persone anziane per ridurre il ricorso al ricovero ospedaliero; f) avviare azioni per favorire il reinserimento sociale degli anziani istituzionalizzati; g) favorire nel territorio forme di aggregazione sociale e apporti coordinati delle attivita' del volontariato e dell'associazionismo per l'utilizzazione delle risorse esistenti verso una diffusa "prevenzione sociale" ed una reale partecipazione dei cittadini; h) promuovere forme di facilitazione per i trasporti in relazione a situazioni reddituali insufficienti; i) promuovere la valorizzazione delle persone anziane attraverso la loro partecipazione ad attivita' culturali, ricreative, educative anche nell'ambito di rapporti intergenerazionali e lavori socialmente utili. 2. Il piano sociale regionale definisce specifici interventi a favore della popolazione anziana. Al fine di attivare interventi di prevenzione e per soddisfare gli straordinari bisogni di assistenza delle persone anziane non autosufficienti, i comuni erogano l'assistenza domiciliare promuovendone l'integrazione con l'assistenza domiciliare infermieristica e riabilitativa fornita dalle aziende unita' sanitarie locali. L'assistenza domiciliare e' attuata, oltreche' nella forma diretta, mediante l'erogazione di "assegni per l'assistenza" riconosciuti a favore degli anziani non autosufficienti. Tali assegni possono essere erogati a soggetti che assicurino, nell'ambito domiciliare, il mantenimento e la cura dell'anziano non autosufficiente, che sottoscrivano il piano terapeutico assistenziale previsto dagli atti di indirizzo regionali e che rispondano alle seguenti caratteristiche o condizioni: a) parenti e affini anche diversi dalle persone obbligate ai sensi dell'art. 433 del codice civile; b) persone conviventi all'interno del nucleo anagrafico; c) persone disponibili ad assicurare l'assistenza all'anziano non autosufficiente in modo da consentire la sua permanenza nel proprio domicilio. 3. I comuni e le aziende unita' sanitarie locali disciplinano, nei propri regolamenti relativi alle prestazioni, le modalita' e le procedure di ammissione agli interventi, basate sui criteri del riconoscimento della non autosufficienza, del bisogno di assistenza e, ove possibile, del consenso del soggetto non autosufficiente secondo il piano terapeutico di cui al comma 2 nonche' dei limiti di reddito stabiliti dai regolamenti stessi. Ai fini del presente comma per reddito si intendono tutte le risorse finanziarie e patrimoniali di cui il cittadino ha la piena disponibilita'. I predetti regolamenti devono altresi' individuare criteri e modalita' per correlare la posizione reddituale con il tenore di vita. 4. Le forme di intervento riguardano sia l'assistenza domiciliare sia l'erogazione di un assegno di assistenza. 5. Per l'integrazione assistenziale di cui al comma 2, i comuni stipulano con le aziende unita' sanitarie locali appositi accordi di programma sui quali impegnano i finanziamenti loro destinati dal piano sociale regionale, nonche' altre eventuali quote di finanziamento individuate dai comuni stessi nell'ambito del piano zonale. 6. Alla stipula degli accordi di programma di cui al comma 5 devono partecipare anche i comuni che abbiano esercitato la facolta' di delega all'azienda unita' sanitaria locale delle funzioni in materia assistenziale. 7. Ai fini della presente legge, per condizione di non autosufficienza si intende quella riconosciuta a norma della deliberazione del Consiglio regionale 2 luglio 1991, n. 214.