Art. 35.
                  Politiche a favore degli anziani
 
  1.  La  Regione  promuove  politiche  a favore degli anziani per il
raggiungimento dei seguenti obiettivi:
   a) mantenere  l'anziano  nel  proprio  ambiente  salvaguardando  i
rapporti  familiari  e  le relazioni sociali, garantendo l'integrita'
del  suo  "status"  nel  contesto  sociale  ed   intervenendo   nelle
situazioni  di poverta', di abbandono, di solitudine e di mancanza di
alloggio;
   b) promuovere l'assistenza domiciliare finalizzata ai mantenimento
dell'anziano nel proprio  nucleo  familiare  originario,  assicurando
periodici  interventi  dei  servizi  sociali  anche  rivolti  ai suoi
familiari nonche' interventi  mirati  a  salvaguardare  una  vita  di
relazione  attiva anche con l'utilizzo saltuario delle prestazioni di
cui all'art.  57;
   c)  salvaguardare  l'autosufficienza  dell'anziano   da   processi
invalidanti   fisici   e   psicologici   privilegiando   l'intervento
preventivo e riabilitativo;
   d) prevenire  il  ricorso  al  ricovero  in  istituto  di  persone
autosufficienti;
   e)  attivare nella rete dei servizi distrettuali e ospedalieri gli
interventi di prevenzione e cura a favore delle persone  anziane  per
ridurre il ricorso al ricovero ospedaliero;
   f)  avviare  azioni  per  favorire  il reinserimento sociale degli
anziani istituzionalizzati;
   g) favorire nel territorio forme di aggregazione sociale e apporti
coordinati delle attivita' del  volontariato  e  dell'associazionismo
per   l'utilizzazione  delle  risorse  esistenti  verso  una  diffusa
"prevenzione sociale" ed una reale partecipazione dei cittadini;
   h) promuovere forme di facilitazione per i trasporti in  relazione
a situazioni reddituali insufficienti;
   i)  promuovere  la valorizzazione delle persone anziane attraverso
la loro partecipazione ad attivita' culturali, ricreative,  educative
anche nell'ambito di rapporti intergenerazionali e lavori socialmente
utili.
  2.  Il  piano  sociale  regionale  definisce specifici interventi a
favore della popolazione anziana. Al fine di attivare  interventi  di
prevenzione  e  per soddisfare gli straordinari bisogni di assistenza
delle  persone  anziane  non  autosufficienti,   i   comuni   erogano
l'assistenza    domiciliare    promuovendone    l'integrazione    con
l'assistenza  domiciliare  infermieristica  e  riabilitativa  fornita
dalle  aziende  unita'  sanitarie locali. L'assistenza domiciliare e'
attuata, oltreche' nella  forma  diretta,  mediante  l'erogazione  di
"assegni  per  l'assistenza"  riconosciuti a favore degli anziani non
autosufficienti. Tali assegni possono essere erogati a  soggetti  che
assicurino,  nell'ambito  domiciliare,  il  mantenimento  e  la  cura
dell'anziano  non  autosufficiente,  che   sottoscrivano   il   piano
terapeutico  assistenziale previsto dagli atti di indirizzo regionali
e che rispondano alle seguenti caratteristiche o condizioni:
   a) parenti e affini anche diversi dalle persone obbligate ai sensi
dell'art. 433 del codice civile;
   b) persone conviventi all'interno del nucleo anagrafico;
   c) persone disponibili ad assicurare l'assistenza all'anziano  non
autosufficiente  in  modo da consentire la sua permanenza nel proprio
domicilio.
  3.  I comuni e le aziende unita' sanitarie locali disciplinano, nei
propri regolamenti relativi  alle  prestazioni,  le  modalita'  e  le
procedure  di  ammissione  agli  interventi,  basate  sui criteri del
riconoscimento della non autosufficienza, del bisogno  di  assistenza
e,  ove  possibile,  del  consenso  del  soggetto non autosufficiente
secondo il piano terapeutico di cui al comma 2 nonche' dei limiti  di
reddito  stabiliti dai regolamenti stessi. Ai fini del presente comma
per reddito si intendono tutte le risorse finanziarie e  patrimoniali
di   cui   il  cittadino  ha  la  piena  disponibilita'.  I  predetti
regolamenti devono  altresi'  individuare  criteri  e  modalita'  per
correlare la posizione reddituale con il tenore di vita.
  4.  Le  forme di intervento riguardano sia l'assistenza domiciliare
sia l'erogazione di un assegno di assistenza.
  5. Per l'integrazione assistenziale di cui al  comma  2,  i  comuni
stipulano  con le aziende unita' sanitarie locali appositi accordi di
programma sui quali impegnano  i  finanziamenti  loro  destinati  dal
piano   sociale   regionale,   nonche'   altre   eventuali  quote  di
finanziamento individuate dai comuni  stessi  nell'ambito  del  piano
zonale.
  6. Alla stipula degli accordi di programma di cui al comma 5 devono
partecipare  anche  i  comuni  che  abbiano esercitato la facolta' di
delega all'azienda unita' sanitaria locale delle funzioni in  materia
assistenziale.
  7.   Ai   fini   della   presente  legge,  per  condizione  di  non
autosufficienza  si  intende  quella  riconosciuta  a   norma   della
deliberazione del Consiglio regionale 2 luglio 1991, n. 214.