Art. 36.
    Politiche per l'accessibilita' alle strutture e al territorio
 
  1.  Al  fine  di  conseguire l'obiettivo di eliminare situazioni di
rischio,  di  ostacolo  o  di  impedimento  alla  mobilita',  per  le
relazioni  umane e la fruibilita' generale degli ambienti di vita, la
Regione promuove interventi attraverso  il  piano  sociale  regionale
volti  a  garantire  l'accessibilita' a tutti gli edifici, pubblici e
privati, nonche' agli spazi urbani e alle infrastrutture di trasporto
pubblico, ai sensi della legge 9  gennaio  1989,  n.  13,  modificata
dalla  legge  27  febbraio  1989,  n.  62,  e della legge regionale 9
settembre 1991, n. 47 e successive modificazioni.
  2. Nel piano zonale di assistenza sociale i progetti  integrati  di
sostegno comprendono il coordinamento dei programmi comunali previsti
ai sensi di legge.