Art. 36. Politiche per l'accessibilita' alle strutture e al territorio 1. Al fine di conseguire l'obiettivo di eliminare situazioni di rischio, di ostacolo o di impedimento alla mobilita', per le relazioni umane e la fruibilita' generale degli ambienti di vita, la Regione promuove interventi attraverso il piano sociale regionale volti a garantire l'accessibilita' a tutti gli edifici, pubblici e privati, nonche' agli spazi urbani e alle infrastrutture di trasporto pubblico, ai sensi della legge 9 gennaio 1989, n. 13, modificata dalla legge 27 febbraio 1989, n. 62, e della legge regionale 9 settembre 1991, n. 47 e successive modificazioni. 2. Nel piano zonale di assistenza sociale i progetti integrati di sostegno comprendono il coordinamento dei programmi comunali previsti ai sensi di legge.