Art. 42.
                          Norme transitorie
 
  1.  La  Giunta  regionale,  in  sede  di  prima  applicazione della
presente legge, determina i criteri e le  modalita'  per  l'esercizio
delle attivita' delegate entro 90 giorni dall'entrata in vigore della
stessa.
  2.  I  piani delle cave gia' approvati dalla Regione all'entrata in
vigore della presente legge conservano comunque efficacia  sino  alla
esecutivita'   dei   nuovi  piani  di  cui  all'art.  8.  L'attivita'
estrattiva puo' essere autorizzata entro i limiti areali  complessivi
e   volumetrici   annui   fissati   dai  piani  vigenti  in  caso  di
disponibilita' residua di materiale.
  3. In attesa della approvazione dei  nuovi  piani  delle  cave,  ai
sensi dell'art. 8 della presente legge, possono essere predisposti ed
approvati  progetti  redatti  ai  sensi  dell'art.  11 per gli ambiti
territoriali estrattivi relativi alle cave inserite  nei  piani  cave
vigenti.
  4. Le autorizzazioni e le concessioni rilasciate prima dell'entrata
in   vigore   della   presente   legge   e  quelle  rilasciate  prima
dell'approvazione dei piani delle cave di cui all'art.  8  conservano
efficacia fino alla loro scadenza.
  5.  Gli interventi di cui al comma 3 dell'art. 36 in corso d'opera,
previa concessione edilizia, all'entrata  in  vigore  della  presente
legge  possono  proseguire  in  attesa dell'autorizzazione regionale.
L'istanza deve essere presentata dagli interessati, entro  30  giorni
dall'entrata  in  vigore della presente legge, alla Giunta regionale,
che si esprime entro i successivi 30 giorni.
  6.  L'ammontare  dei  contributi  annui  previsti  da   convenzioni
stipulate con i comuni relative a cave in attivita', gia' autorizzate
o  concesse, che non decadano ne' siano revocate, viene adeguato alle
tariffe stabilite dal  consiglio  regionale  ai  sensi  dell'art.  25
qualora sia inferiore ad esse, resta invariato negli altri casi.
  7.  Le  domande  di  autorizzazione  presentate per la prosecuzione
della attivita' a qualsiasi titolo e sulle quali la provincia non  si
sia  pronunciata  alla  data  di  esecutivita'  del  piano delle cave
previsto dalla presente legge conservano la  loro  validita'  e  sono
esaminate e decise in conformita' alle prescrizioni del nuovo piano.
  8.  Agli  illeciti  amministrativi  commessi  prima dell'entrata in
vigore della presente legge e per i quali non sia  stato  assunto  il
relativo  provvedimento  sanzionatorio  l'ente  delegato  applica  la
sanzione prevista dalla legge previgente, se piu' favorevole.