Art. 42. Norme transitorie 1. La Giunta regionale, in sede di prima applicazione della presente legge, determina i criteri e le modalita' per l'esercizio delle attivita' delegate entro 90 giorni dall'entrata in vigore della stessa. 2. I piani delle cave gia' approvati dalla Regione all'entrata in vigore della presente legge conservano comunque efficacia sino alla esecutivita' dei nuovi piani di cui all'art. 8. L'attivita' estrattiva puo' essere autorizzata entro i limiti areali complessivi e volumetrici annui fissati dai piani vigenti in caso di disponibilita' residua di materiale. 3. In attesa della approvazione dei nuovi piani delle cave, ai sensi dell'art. 8 della presente legge, possono essere predisposti ed approvati progetti redatti ai sensi dell'art. 11 per gli ambiti territoriali estrattivi relativi alle cave inserite nei piani cave vigenti. 4. Le autorizzazioni e le concessioni rilasciate prima dell'entrata in vigore della presente legge e quelle rilasciate prima dell'approvazione dei piani delle cave di cui all'art. 8 conservano efficacia fino alla loro scadenza. 5. Gli interventi di cui al comma 3 dell'art. 36 in corso d'opera, previa concessione edilizia, all'entrata in vigore della presente legge possono proseguire in attesa dell'autorizzazione regionale. L'istanza deve essere presentata dagli interessati, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, alla Giunta regionale, che si esprime entro i successivi 30 giorni. 6. L'ammontare dei contributi annui previsti da convenzioni stipulate con i comuni relative a cave in attivita', gia' autorizzate o concesse, che non decadano ne' siano revocate, viene adeguato alle tariffe stabilite dal consiglio regionale ai sensi dell'art. 25 qualora sia inferiore ad esse, resta invariato negli altri casi. 7. Le domande di autorizzazione presentate per la prosecuzione della attivita' a qualsiasi titolo e sulle quali la provincia non si sia pronunciata alla data di esecutivita' del piano delle cave previsto dalla presente legge conservano la loro validita' e sono esaminate e decise in conformita' alle prescrizioni del nuovo piano. 8. Agli illeciti amministrativi commessi prima dell'entrata in vigore della presente legge e per i quali non sia stato assunto il relativo provvedimento sanzionatorio l'ente delegato applica la sanzione prevista dalla legge previgente, se piu' favorevole.