Art. 26.
  Primo piano regionale di gestione dei rifiuti e piani provinciali
 
  1.  Entro  il  termine  di  cui  all'art.  22, comma 7, del decreto
legislativo n. 22/1997, la giunta regionale, avvalendosi anche  delle
linee-guida  per  l'elaborazione dei piani provinciali di smaltimento
dei rifiuti approvate con deliberazione del  consiglio  regionale  11
marzo 1996, n. 96 e della prima annualita' del programma triennale di
interventi  per  i  rifiuti  urbani  di  cui  alla  deliberazione del
consiglio regionale 7 maggio 1997, n. 353, adotta lo schema del primo
piano regionale di gestione dei  rifiuti,  in  conformita'  a  quanto
stabilito dall'art.  7.
  2.  A  seguito  della pubblicazione del piano di cui al comma 1, le
province adottano i  piani  provinciali  o  adeguano  quelli  di  cui
all'art.    27, comma 1, lettera b), con le modalita' di cui all'art.
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