Art. 26. Primo piano regionale di gestione dei rifiuti e piani provinciali 1. Entro il termine di cui all'art. 22, comma 7, del decreto legislativo n. 22/1997, la giunta regionale, avvalendosi anche delle linee-guida per l'elaborazione dei piani provinciali di smaltimento dei rifiuti approvate con deliberazione del consiglio regionale 11 marzo 1996, n. 96 e della prima annualita' del programma triennale di interventi per i rifiuti urbani di cui alla deliberazione del consiglio regionale 7 maggio 1997, n. 353, adotta lo schema del primo piano regionale di gestione dei rifiuti, in conformita' a quanto stabilito dall'art. 7. 2. A seguito della pubblicazione del piano di cui al comma 1, le province adottano i piani provinciali o adeguano quelli di cui all'art. 27, comma 1, lettera b), con le modalita' di cui all'art. 11.