Art. 27. Efficacia dei piani esistenti 1. In attesa dell'approvazione del primo piano regionale dei rifiuti di cui all'art. 26 e fino alla pubblicazione dei conseguenti piani provinciali producono i loro effetti: a) la prima annualita' del programma di cui alla delibera del consiglio regionale n. 353/1997 e le linee guida per la elaborazione dei piani provinciali di smaltimento dei rifiuti di cui alla delelibera del consiglio regionale n. 96/1996; b) i piani provinciali adottati dalle province, alla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi della legge regionale n. 38/1995, previa verifica di conformita' di cui all'art. 11 alle linee-guida indicate alla lettera a) e nel rispetto dei principi del decreto legislativo n. 22/1997.