Art. 28. Approvazione dei progetti e autorizzazione alla realizzazione degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e delle discariche 1. In attesa dell'approvazione del primo piano regionale dei rifiuti di cui all'art. 26 e della pubblicazione dei conseguenti piani provinciali, i soggetti interessati presentano alla Regione o alla Provincia territorialmente competente qualora sia intervenuta la verifica di conformita' dei piani provinciali di cui all'art. 27, comma 1, lettera b), apposita domanda per la realizzazione degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e delle discariche, corredata dal relativo progetto. 2. Il progetto di cui al comma 1 deve contenere, tra l'altro i seguenti elementi: a) l'esatta ubicazione e delimitazione dell'impianto o della discarica; b) la descrizione delle caratteristiche geologiche, idrogeologiche e paesaggistiche del terreno; c) la descrizione delle caratteristiche tecniche dell'impianto o della discarica; d) la capacita' e le modalita' di smaltimento e di recupero dei rifiuti; e) la relazione economica e contabile, contenente l'analisi dei costi; f) le modalita' di captazione e depurazione del percolato. 3. La Regione o la Provincia, per l'approvazione dei progetti degli impianti e delle discariche di cui al comma 1, convocano la conferenza prevista dall'art. 15 secondo le procedure e con gli effetti ivi previsti. 4. Qualora insorgano eccezionali esigenze connesse alla localizzazione degli impianti, al soddisfacimento dei bisogni di smaltimento e di recupero ed alle innovazioni tecnologiche che comportino la necessita' di modificazioni o integrazioni dei piani provinciali, l'approvazione di cui al comma 3 e' effettuata dalla giunta regionale sentita la competente commissione consiliare. Tale approvazione costituisce modificazione o integrazione ai piani provinciali. 5. I costi relativi all'eventuale espropriazione del terreno su cui deve essere realizzato l'impianto sono a carico del soggetto autorizzato alla realizzazione dell'impianto stesso. 6. Le procedure di cui ai commi precedenti si applicano anche per la realizzazione di varianti sostanziali in corso di esercizio a seguito delle quali gli impianti aumentino, in misura del dieci per cento, la capacita' di trattamento dei rifiuti ovvero smaltiscano o recuperino rifiuti con caratteristiche qualitative diverse, tali da determinare una difformita' degli impianti rispetto all'autorizzazione rilasciata. 7. Unitamente alla domanda di cui al comma 1, puo' essere presentata domanda di autorizzazione all'esercizio delle attivita' di smaltimento e di recupero di cui all'art. 29. In tal caso gli enti di cui al comma 1 autorizzano le attivita' di smaltimento e recupero contestualmente all'autorizzazione alla realizzazione dell'impianto o della discarica con efficacia subordinata all'esito positivo del collaudo. I costi relativi al collaudo sono a carico del soggetto autorizzato alla realizzazione dell'impianto o della discarica. 8. Per l'autorizzazione alla realizzazione degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti di cui all'art. 6, comma 2, lettere a) e b), e per l'autorizzazione all'esercizio delle relative attivita', si applicano, fin dalla data di entrata in vigore della presente legge, le procedure di cui agli articoli 15 e 16. Qualora dette procedure siano gia' avviate alla data di entrata in vigore della presente legge, le stesse vengono definite ai sensi della legge regionale n. 38/1995.