Art. 28.
    Approvazione dei progetti e autorizzazione alla realizzazione
     degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti urbani
                         e delle discariche
 
  1.  In  attesa  dell'approvazione  del  primo  piano  regionale dei
rifiuti di cui all'art. 26  e  della  pubblicazione  dei  conseguenti
piani  provinciali,  i soggetti interessati presentano alla Regione o
alla Provincia territorialmente competente qualora sia intervenuta la
verifica di conformita' dei piani provinciali  di  cui  all'art.  27,
comma  1,  lettera  b),  apposita  domanda per la realizzazione degli
impianti di  smaltimento  e  recupero  dei  rifiuti  urbani  e  delle
discariche, corredata dal relativo progetto.
  2.  Il  progetto  di  cui  al comma 1 deve contenere, tra l'altro i
seguenti elementi:
   a) l'esatta  ubicazione  e  delimitazione  dell'impianto  o  della
discarica;
   b) la descrizione delle caratteristiche geologiche, idrogeologiche
e paesaggistiche del terreno;
   c)  la  descrizione delle caratteristiche tecniche dell'impianto o
della discarica;
   d) la capacita' e le modalita' di smaltimento e  di  recupero  dei
rifiuti;
   e)  la  relazione  economica e contabile, contenente l'analisi dei
costi;
   f) le modalita' di captazione e depurazione del percolato.
  3. La Regione o la Provincia, per l'approvazione dei progetti degli
impianti  e  delle  discariche  di  cui  al  comma  1,  convocano  la
conferenza  prevista  dall'art.  15  secondo  le  procedure e con gli
effetti ivi previsti.
  4.   Qualora   insorgano   eccezionali   esigenze   connesse   alla
localizzazione  degli  impianti,  al  soddisfacimento  dei bisogni di
smaltimento e  di  recupero  ed  alle  innovazioni  tecnologiche  che
comportino  la  necessita'  di modificazioni o integrazioni dei piani
provinciali, l'approvazione di cui al comma  3  e'  effettuata  dalla
giunta  regionale  sentita la competente commissione consiliare. Tale
approvazione  costituisce  modificazione  o  integrazione  ai   piani
provinciali.
  5. I costi relativi all'eventuale espropriazione del terreno su cui
deve   essere  realizzato  l'impianto  sono  a  carico  del  soggetto
autorizzato alla realizzazione dell'impianto stesso.
  6. Le procedure di cui ai commi precedenti si applicano  anche  per
la  realizzazione  di  varianti  sostanziali  in corso di esercizio a
seguito delle quali gli impianti aumentino, in misura del  dieci  per
cento,  la  capacita' di trattamento dei rifiuti ovvero smaltiscano o
recuperino rifiuti con caratteristiche qualitative diverse,  tali  da
determinare     una     difformita'     degli    impianti    rispetto
all'autorizzazione rilasciata.
  7.  Unitamente  alla  domanda  di  cui  al  comma  1,  puo'  essere
presentata domanda di autorizzazione all'esercizio delle attivita' di
smaltimento e di recupero di cui all'art. 29. In tal caso gli enti di
cui  al  comma  1  autorizzano le attivita' di smaltimento e recupero
contestualmente all'autorizzazione alla realizzazione dell'impianto o
della  discarica  con  efficacia  subordinata  all'esito positivo del
collaudo. I costi relativi al collaudo sono  a  carico  del  soggetto
autorizzato alla realizzazione dell'impianto o della discarica.
  8.  Per  l'autorizzazione  alla  realizzazione  degli  impianti  di
smaltimento e recupero dei  rifiuti  di  cui  all'art.  6,  comma  2,
lettere  a) e b), e per l'autorizzazione all'esercizio delle relative
attivita', si applicano, fin dalla data di entrata  in  vigore  della
presente  legge,  le  procedure di cui agli articoli 15 e 16. Qualora
dette procedure siano gia' avviate alla data  di  entrata  in  vigore
della presente legge, le stesse vengono definite ai sensi della legge
regionale n. 38/1995.