Art. 30. Impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e discariche in esercizio 1. Gli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e le discariche attualmente in esercizio sulla base di provvedimenti provvisori, indicati nella prima annualita' del programma di cui all'art. 27, comma 1, lettera a), o nei piani provinciali di cui all'art. 27, comma 1, lettera b), sono autorizzati dalla Regione o dalla Provincia, secondo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, con le modalita' fissate dagli articoli 28 e 29, previa prestazione di idonee garanzie fidejussorie da parte dei gestori delle stesse. 2. In sede di autorizzazione la Regione o la Provincia possono imporre, ove necessario, prescrizioni per il proseguimento dell'attivita' di discarica.