Art. 30.
                       Impianti di smaltimento
       e recupero dei rifiuti urbani e discariche in esercizio
 
  1.  Gli  impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e le
discariche attualmente  in  esercizio  sulla  base  di  provvedimenti
provvisori,  indicati  nella  prima  annualita'  del programma di cui
all'art. 27, comma 1, lettera a), o  nei  piani  provinciali  di  cui
all'art.  27,  comma  1, lettera b), sono autorizzati dalla Regione o
dalla Provincia, secondo quanto previsto dall'art. 28, comma  1,  con
le  modalita'  fissate  dagli articoli 28 e 29, previa prestazione di
idonee garanzie fidejussorie da parte dei gestori delle stesse.
  2. In sede di autorizzazione la  Regione  o  la  Provincia  possono
imporre,   ove   necessario,   prescrizioni   per   il  proseguimento
dell'attivita' di discarica.