Art. 31.
        Gestione dei rifiuti urbani non pericolosi esistenti
 
  1.  Le  gestioni  pubbliche  dei  rifiuti  urbani  non   pericolosi
esistenti  alla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente legge
continuano fino all'organizzazione della  gestione  unitaria  di  cui
all'art. 12.
  2. I consorzi cui e' stata affidata la realizzazione degli impianti
di  trattamento  dei  rifiuti  ai  sensi dell'art. 35, comma 2, della
legge   regionale   n.   38/1995,   sono   soppressi   a    decorrere
dall'organizzazione  della  gestione  unitaria prevista dall'art. 12.
Fino all'organizzazione suddetta alla gestione del consorzio provvede
un commissario straordinario nominato dalla Regione, cui e'  affidato
anche il compito di trasmettere al nuovo soggetto gestore:
   a)   lo   stato   di  consistenza  delle  risorse  patrimoniali  e
finanziarie;
   b) l'elenco del personale in servizio con le relative qualifiche e
la specifica professionalita';
   c) la ricognizione di tutti i rapporti attivi e passivi esistenti.
  3. I soggetti privati concessionari del servizio di  smaltimento  e
recupero  dei  rifiuti  urbani non pericolosi alla data di entrata in
vigore della presente legge mantengono la gestione fino alla scadenza
della  relativa  concessione.  La  concessione  e'   prorogata   fino
all'organizzazione  della  gestione  unitaria  di cui all'art. 12 nel
caso in cui scada prima dell'organizzazione della stessa.
  4. Alla scadenza della concessione di cui al comma 3,  per  i  fini
indicati  dall'art.  12, i beni e gli impianti dei concessionari sono
trasferiti direttamente agli enti  locali  concedenti  nei  limiti  e
nelle  forme di legge, se non diversamente disposto dalla convenzione
di cooperazione prevista dall'art. 12.