Art. 31. Gestione dei rifiuti urbani non pericolosi esistenti 1. Le gestioni pubbliche dei rifiuti urbani non pericolosi esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge continuano fino all'organizzazione della gestione unitaria di cui all'art. 12. 2. I consorzi cui e' stata affidata la realizzazione degli impianti di trattamento dei rifiuti ai sensi dell'art. 35, comma 2, della legge regionale n. 38/1995, sono soppressi a decorrere dall'organizzazione della gestione unitaria prevista dall'art. 12. Fino all'organizzazione suddetta alla gestione del consorzio provvede un commissario straordinario nominato dalla Regione, cui e' affidato anche il compito di trasmettere al nuovo soggetto gestore: a) lo stato di consistenza delle risorse patrimoniali e finanziarie; b) l'elenco del personale in servizio con le relative qualifiche e la specifica professionalita'; c) la ricognizione di tutti i rapporti attivi e passivi esistenti. 3. I soggetti privati concessionari del servizio di smaltimento e recupero dei rifiuti urbani non pericolosi alla data di entrata in vigore della presente legge mantengono la gestione fino alla scadenza della relativa concessione. La concessione e' prorogata fino all'organizzazione della gestione unitaria di cui all'art. 12 nel caso in cui scada prima dell'organizzazione della stessa. 4. Alla scadenza della concessione di cui al comma 3, per i fini indicati dall'art. 12, i beni e gli impianti dei concessionari sono trasferiti direttamente agli enti locali concedenti nei limiti e nelle forme di legge, se non diversamente disposto dalla convenzione di cooperazione prevista dall'art. 12.