Art. 32.
          Programma per la bonifica delle aree interessate
                       da discariche dismesse
 
  1. I comuni, entro due mesi dalla data di entrata in  vigore  della
presente   legge,   presentano   alla  Regione  l'elenco  delle  aree
interessate da discariche dismesse ricadenti nel proprio territorio.
  2. Entro i successivi quattro mesi la giunta regionale, sentito  il
comitato   tecnico-scientifico  per  l'ambiente  di  cui  alla  legge
regionale n. 74/1991, propone al consiglio regionale un programma per
la bonifica delle aree interessate da discariche dismesse, di seguito
denominato programma per la bonifica.
  3. Il programma per la bonifica, che viene approvato dal  consiglio
regionale  e  pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione, deve
contenere:
   a) l'ordine di priorita' degli interventi;
   b) l'individuazione delle zone da bonificare;
   c)  le  modalita'  per  l'intervento  di  bonifica  e  risanamento
ambientale;
   d) la stima degli oneri finanziari;
   e) le modalita' di smaltimento dei materiali da asportare.
  4. La Regione, tenendo conto delle priorita' indicate dal programma
per  la  bonifica  e  delle disponibilita' finanziarie degli appositi
stanziamenti del bilancio regionale, assegna  un  termine  ai  comuni
interessati per la presentazione dei progetti.
  5.   La   Regione   approva   i   progetti,   sentito  il  comitato
tecnico-scientifico per l'ambiente di cui  alla  legge  regionale  n.
74/1991.
  6.  La  bonifica  delle  aree interessate da discariche dismesse di
proprieta'  privata  deve  essere  effettuata  a  cura  e  spese  dei
rispettivi  proprietari, entro dodici mesi dalla data di approvazione
del programma per la  bonifica  da  parte  del  consiglio  regionale.
Trascorso  tale  termine, provvede il comune interessato con recupero
della spesa sostenuta a carico dei proprietari dei terreni.
  7. Sono fatte salve le iniziative  in  materia  di  bonifica  delle
discariche  dismesse  attivate  dalla  giunta  regionale alla data di
entrata in vigore della presente legge nell'ambito  delle  misure  di
cui  all'obiettivo 5B del regolamento (CEE) n. 2081/81 del Consiglio,
del 20 luglio 1993, per il periodo 1994/1999.