Art. 32. Programma per la bonifica delle aree interessate da discariche dismesse 1. I comuni, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, presentano alla Regione l'elenco delle aree interessate da discariche dismesse ricadenti nel proprio territorio. 2. Entro i successivi quattro mesi la giunta regionale, sentito il comitato tecnico-scientifico per l'ambiente di cui alla legge regionale n. 74/1991, propone al consiglio regionale un programma per la bonifica delle aree interessate da discariche dismesse, di seguito denominato programma per la bonifica. 3. Il programma per la bonifica, che viene approvato dal consiglio regionale e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione, deve contenere: a) l'ordine di priorita' degli interventi; b) l'individuazione delle zone da bonificare; c) le modalita' per l'intervento di bonifica e risanamento ambientale; d) la stima degli oneri finanziari; e) le modalita' di smaltimento dei materiali da asportare. 4. La Regione, tenendo conto delle priorita' indicate dal programma per la bonifica e delle disponibilita' finanziarie degli appositi stanziamenti del bilancio regionale, assegna un termine ai comuni interessati per la presentazione dei progetti. 5. La Regione approva i progetti, sentito il comitato tecnico-scientifico per l'ambiente di cui alla legge regionale n. 74/1991. 6. La bonifica delle aree interessate da discariche dismesse di proprieta' privata deve essere effettuata a cura e spese dei rispettivi proprietari, entro dodici mesi dalla data di approvazione del programma per la bonifica da parte del consiglio regionale. Trascorso tale termine, provvede il comune interessato con recupero della spesa sostenuta a carico dei proprietari dei terreni. 7. Sono fatte salve le iniziative in materia di bonifica delle discariche dismesse attivate dalla giunta regionale alla data di entrata in vigore della presente legge nell'ambito delle misure di cui all'obiettivo 5B del regolamento (CEE) n. 2081/81 del Consiglio, del 20 luglio 1993, per il periodo 1994/1999.