Art. 33. Sezione regionale del catasto dei rifiuti 1. In attesa della costituzione dell'agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA) prevista dal decreto legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito con modificazioni dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61, la sezione regionale del catasto dei rifiuti, disciplinato dall'art. 11 del decreto legislativo n. 22/1997, e' gestita dalla competente struttura regionale.