Art. 33.
              Sezione regionale del catasto dei rifiuti
 
  1. In attesa  della  costituzione  dell'agenzia  regionale  per  la
protezione  ambientale  (ARPA)  prevista dal decreto legge 4 dicembre
1993, n.  496, convertito con modificazioni dalla  legge  21  gennaio
1994,  n.    61,  la  sezione  regionale  del  catasto  dei  rifiuti,
disciplinato dall'art.   11 del decreto legislativo  n.  22/1997,  e'
gestita dalla competente struttura regionale.