Art. 34. Impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti speciali in attesa dei piani 1. In attesa dell'approvazione del primo piano regionale di gestione dei rifiuti di cui all'art. 26 e della pubblicazione dei conseguenti piani provinciali, la Regione puo' approvare, sentita la competente commissione consiliare, progetti per la realizzazione di impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti speciali ed autorizzare l'esercizio delle relative attivita' con le modalita' indicate dagli articoli 15 e 16, in quanto compatibili, previa valutazione delle effettive necessita' di smaltimento e recupero dei rifiuti stessi. 2. Qualora le province abbiano adottato i piani provinciali di cui all'art. 27, comma 1, lettera b), le autorizzazioni previste dal comma 1 sono rilasciate dalla Regione o dalle Province secondo le rispettive competenze indicate dagli articoli 4 e 5.