Art. 34.
           Impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti
                    speciali in attesa dei piani
 
  1.  In  attesa  dell'approvazione  del  primo  piano  regionale  di
gestione dei rifiuti di cui all'art. 26  e  della  pubblicazione  dei
conseguenti  piani provinciali, la Regione puo' approvare, sentita la
competente commissione consiliare, progetti per la  realizzazione  di
impianti   di   smaltimento   e  recupero  dei  rifiuti  speciali  ed
autorizzare l'esercizio delle relative  attivita'  con  le  modalita'
indicate  dagli  articoli  15  e  16,  in  quanto compatibili, previa
valutazione delle effettive necessita' di smaltimento e recupero  dei
rifiuti stessi.
  2.  Qualora le province abbiano adottato i piani provinciali di cui
all'art. 27, comma 1, lettera  b),  le  autorizzazioni  previste  dal
comma  1  sono  rilasciate  dalla Regione o dalle Province secondo le
rispettive competenze indicate dagli articoli 4 e 5.